Una
delle norme più innovative del procedimento di famiglia è senza dubbio
quella che prevede la possibilità di proporre nel processo di
separazione anche la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio.
Come sottolineato dalla stessa relazione illustrativa, infatti, a
seguito della riduzione dei termini per proporre il divorzio conseguente
alla l. 55/2015, “è emersa con sempre maggiore urgenza la
necessità di dettare disposizioni che possano prevedere un
coordinamento tra i due procedimenti, nonché ove opportuna la loro
contemporanea trattazione”.
L’art. 473-bis.49 c.p.c., nel dare attuazione al principio di delega
contenuto nell’art. 1, comma 23, lett. bb), l. n. 206/2021, ha previsto:
- al primo comma, la possibilità di proporre nel ricorso per la
separazione anche la domanda di divorzio (e tutte le domande
conseguenti). Recita in proposito la norma che
“Negli atti introduttivi del
procedimento di separazione personale, le parti possono proporre anche
domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono
procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo
passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione
personale”;