La riforma Cartabia ha introdotto anche nel processo civile il principio di sinteticità e chiarezza che nel processo amministrativo era già stato previsto dal 2010.
L’art. 121 del codice di procedura civile nel testo riformato afferma:
Art. 121 Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti
(così come modificato dall’art. 3, comma 9, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022)
Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.
Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.