1. La questione di diritto ed il rinvio alla Corte di Cassazione in sede pregiudiziale
L’art. 473 bis.24 c.p.c. prevede la facoltà di proporre reclamo
con ricorso alla Corte di appello contro i provvedimenti temporanei e
urgenti di cui al primo comma dell’articolo 473 bis 22, nonchè contro i
provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o
introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale o
contro quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e
della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a
soggetti diversi dai genitori.
La disposizione non prevede invece esplicitamente la possibilità di
reclamare i provvedimenti indifferibili e urgenti, di cui all’art. 473
bis. 15, quei provvedimenti resi anche inaudita altera parte, soggetti a
conferma, modifica o revoca previa immediata instaurazione del
contraddittorio, al fine di garantire piena tutela a fronte di
situazioni di imminente e irreparabile pregiudizio che si presentino
anche prima dello svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti,
di cui all’art. 473 bis.21 c.p.c..
Nel silenzio della disposizione, la giurisprudenza si era in un primo
momento espressa sia a favore che contro la reclamabilità dei
provvedimenti indifferibili, tanto che il Tribunale per i Minorenni di
Lecce aveva infine rimesso con ordinanza la questione alla Corte di
Cassazione, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., affinché
quest'ultima "indichi il principio di diritto sul quesito se i
provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c. siano
reclamabili ed in quali forme".
A seguito del rinvio, la Prima Presidente della Corte, con
provvedimento del 6 novembre 2023, ha assegnato la questione sollevata
alla Prima Sezione civile per l'enunciazione del principio di diritto,
tenendosi conto dei profili di criticità descritti nel medesimo
provvedimento. Ed il Pubblico Ministero ha chiesto enunciarsi il
principio di diritto secondo il quale, "per i provvedimenti
indifferibili emessi ante causam ai sensi dell'art. 473-bis. 15 c.p.c., è
ammissibile il reclamo da proporsi con ricorso alla Corte d'appello,
quantomeno nelle materie di cui al 2 co. dell'art. 473-bis.24 c.p.c.".