L’art. 473 bis.24 c.p.c. prevede la
facoltà di proporre reclamo alla Corte di appello contro i provvedimenti
temporanei e urgenti di cui al primo comma dell’articolo 473 bis 22,
nonchè contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che
sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità
genitoriale, prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della
collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti
diversi dai genitori.
La disposizione non prevede invece
espressamente la possibilità di reclamare i provvedimenti indifferibili e
urgenti, di cui all’art. 473 bis. 15 e cioè quei provvedimenti resi
anche inaudita altera parte, soggetti a conferma, modifica o
revoca previa immediata instaurazione del contraddittorio, al fine di
garantire piena tutela a fronte di situazioni di imminente e
irreparabile pregiudizio che si presentino anche prima dello svolgimento
dell’udienza di comparizione delle parti di cui all’art. 473 bis.21.
Nel silenzio della disposizione, la
giurisprudenza si è espressa sia a favore che contro la reclamabilità
dei provvedimenti indifferibili.
Partendo dall’esame dei provvedimenti
contrari alla reclamabilità, la Corte di Appello di Firenze, con decreto
12/2023 del 2.10.2023 ha ritenuto che la reclamabilità dei
provvedimenti indifferibili sia da escludere, in primo luogo, in base al
generale principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, posto che
nulla dispone l’art. 475 bis.15 c.p.c. e che il successivo art. 473
bis.24 c.p.c. limita la reclamabilità ai “provvedimenti temporanei e
urgenti” di cui al comma 1 dell'art. 473 bis.22 ed a quelli temporanei
emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali
limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché a quelli che
prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione
dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai
genitori.