La pandemia ha purtroppo avuto un enorme impatto anche sulle udienze del processo civile: inizialmente, nella concitazione dovuta all’improvvisa emergenza ed al fine di tutelare la salute di magistrati, cancellieri, avvocati e utenti del settore, il Governo ha ritenuto di disporre una sospensione pressoché generalizzata delle udienze (e dei termini processuali), salvo limitatissime eccezioni.
Nel contempo, il legislatore ha per la prima volta previsto la possibilità di “trattare” le udienze con modalità alternative alla presenza fisica in aula degli avvocati e delle parti.
In questo breve scritto, il primo paragrafo è dedicato ad una analitica ricostruzione delle norme che si sono succedute nell’ultimo anno, che appare necessaria sia per esaminarne la ragionevolezza e l’applicabilità in concreto al processo della famiglia, sia per comodità pratica di lettura, considerata la difficoltà di reperire le norme, spesso inserite all’interno di provvedimenti assai lunghi e di complessa individuazione e “digestione”; tale paragrafo potrà essere utilizzato quindi come una sorta di “codice”, senza che ne sia necessaria una preventiva lettura integrale.
Nei successivi paragrafi, sono poi ricostruite le modalità di trattazione delle udienze disposte con la normativa emergenziale e ne viene verificata l’applicazione che ne è stata fatta in relazione alle varie tipologie di cause del processo della famiglia; ed infine nell’ultimo paragrafo si tenta di verificare se alcune delle modalità introdotte possano essere mantenute (con le eventuali modifiche e integrazioni) anche quando l’emergenza sarà terminata, al fine di garantire una trattazione più rapida ed efficace del processo della famiglia.