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approfondimento sulle novità più importanti della "Riforma Cartabia a piccole dosi” spiegata articolo
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La riforma Cartabia a piccole dosi. 17) Il decreto legislativo recante integrazioni e modifiche alla riforma Cartabia: le disposizioni relative al diritto di famiglia ed al relativo procedimento
A cura di Maria Silvia Zampetti
20 febbraio 2024
Pubblichiamo qui di seguito la bozza di decreto legislativo recante le disposizioni integrative e correttive al decreto 149/2022 (riforma Cartabia).
Le disposizioni del correttivo, ove non sia diversamente previsto, si
applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio
2023, affinché esse possano “saldarsi” con quelle introdotte con il
decreto legislativo n. 149 del 2022, delle quali costituiscono per lo
più mere integrazioni, correzioni o riformulazioni a fini di migliore
intellegibilità e chiarezza. Restano naturalmente fermi il principio di
irretroattività della legge e quello secondo cui tempus regit actum, per
cui gli atti e i provvedimenti già depositati alla data di efficacia
del presente decreto saranno regolati dalle norme anteriormente vigenti,
e solo le attività processuali poste in essere successivamente, anche
se in procedimenti già pendenti, saranno regolate dalle nuove
disposizioni.
Le norme che riguardano il processo di famiglia sono le seguenti:
ART. 1 – MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Comma 1: dispone l’abrogazione degli artt. 342-bis e
342-ter, che compongono il Titolo IX bis in materia di ordini di
protezione contro gli abusi familiari: viene così sanato un difetto di
coordinamento, perché con il decreto legislativo n. 149 del 2022 le
medesime disposizioni sono state inserite nel Codice di procedura civile
e in particolare agli artt. 473-bis.69 e, con lievi variazioni
meramente letterali, 473-bis.70.
La riforma Cartabia a piccole dosi. 16) Il procedimento unitario della famiglia: il reclamo dei provvedimenti indifferibili (art. 473 bis.15 e bis.24)
A cura di Maria Silvia Zampetti
31 gennaio 2024
L’art. 473 bis.24 c.p.c. prevede la
facoltà di proporre reclamo alla Corte di appello contro i provvedimenti
temporanei e urgenti di cui al primo comma dell’articolo 473 bis 22,
nonchè contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che
sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità
genitoriale, prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della
collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti
diversi dai genitori.
La disposizione non prevede invece
espressamente la possibilità di reclamare i provvedimenti indifferibili e
urgenti, di cui all’art. 473 bis. 15 e cioè quei provvedimenti resi
anche inaudita altera parte, soggetti a conferma, modifica o
revoca previa immediata instaurazione del contraddittorio, al fine di
garantire piena tutela a fronte di situazioni di imminente e
irreparabile pregiudizio che si presentino anche prima dello svolgimento
dell’udienza di comparizione delle parti di cui all’art. 473 bis.21.
Nel silenzio della disposizione, la
giurisprudenza si è espressa sia a favore che contro la reclamabilità
dei provvedimenti indifferibili.
Partendo dall’esame dei provvedimenti
contrari alla reclamabilità, la Corte di Appello di Firenze, con decreto
12/2023 del 2.10.2023 ha ritenuto che la reclamabilità dei
provvedimenti indifferibili sia da escludere, in primo luogo, in base al
generale principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, posto che
nulla dispone l’art. 475 bis.15 c.p.c. e che il successivo art. 473
bis.24 c.p.c. limita la reclamabilità ai “provvedimenti temporanei e
urgenti” di cui al comma 1 dell'art. 473 bis.22 ed a quelli temporanei
emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali
limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché a quelli che
prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione
dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai
genitori.
La riforma Cartabia a piccole dosi. 3) Il procedimento unitario della famiglia: i poteri del giudice (art. 473 bis.2); i poteri del PM (art. 473 bis.3)
A cura di Maria Silvia Zampetti
20 febbraio 2023
Dopo aver definito l’ambito di applicazione
del nuovo rito e la composizione dell’organo giudicante, la riforma, recependo
prassi già applicate da tempo, ha formalizzato in una espressa disposizione i
poteri officiosi del giudice e nella disposizione immediatamente successiva
quelli del pubblico ministero. Si tratta di una importante modifica da salutare
positivamente, in quanto l’enunciazione chiara dei poteri officiosi ne rende a
contrario altrettanto espressi i confini.
Art.
473-bis.2 (Poteri del giudice). - A tutela dei minori il giudice
può d'ufficio nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge,
adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 e disporre mezzi
di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile,
nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.
Con riferimento alle domande di
contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione della
documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e
indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei
confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.
La riforma Cartabia a piccole dosi 25) Il procedimento unitario della famiglia: ancora sul reclamo dei provvedimenti indifferibili, a seguito del Correttivo Cartabia (art. 473 bis.15 e bis.24 c.p.c. così come modificati dal d.lgs. 164/2024) e sulla disciplina transitoria. Corte di appello di Firenze del 19 dicembre 2024
A cura di Maria Silvia Zampetti
14 gennaio 2025
Sommario:
La questione della reclamabilità dei provvedimenti indifferibili e urgenti
L’ammissibilità del reclamo dei provvedimenti indifferibili
Le modifiche alla disciplina del reclamo introdotte dal correttivo (D.lgs. 164/2024)
La riforma Cartabia a piccole dosi. 11) Le disposizioni speciali nei procedimenti in cui sono allegati abusi familiari e violenza (Art. 473-bis.46 c.p.c.)
A cura di Maria Limongi
24 maggio 2023
Terza parte
I provvedimenti del giudice: art. 473-bis.46 c.p.c.
La violenza accertata deve avere rilievo nei provvedimenti del giudice.
Non più provvedimenti motivati sulla
base dell’accesa conflittualità e garantisti a tutti i costi, a
discapito dell’interesse superiore del minore, del principio della
bigenitorialità.