Terza parte
I provvedimenti del giudice: art. 473-bis.46 c.p.c.
La violenza accertata deve avere rilievo nei provvedimenti del giudice.
Non più provvedimenti motivati sulla base dell’accesa conflittualità e garantisti a tutti i costi, a discapito dell’interesse superiore del minore, del principio della bigenitorialità.
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