Premessa
Il rigore ermeneutico con cui le Sezioni Unite hanno proceduto nel pronunciare questa sentenza è il motivo principale per cui ho ritenuto di scrivere questo breve commento.
Il merito della modalità argomentativa adottata dalle Sezioni Unite è quello di essere affrancato da qualsiasi condizionamento ideologico.
La questione affrontata era tra le più delicate, perché spesso le problematiche di natura puramente ermeneutica sono rimaste impigliate in quelle di uguaglianza (intesa quale parità o disparità di trattamento) oppure in quelle politiche o di valore.
Anche perché, diciamolo chiaramente, il rischio di equivoco e/o di strumentalizzazione in questi casi è veramente consistente.
Il pericolo maggiore, in cui la stessa giurisprudenza precedentemente è incorsa, risiede nell’affrontare la questione con un certo assolutismo che, oltre ad essere infruttuoso, appare legato a uno schieramento o a quello contrapposto.
Questo, innegabilmente, determina un calo del valore rappresentato dalla tensione argomentativa.
Il principio di diritto
La Cassazione penale, SS.UU., 17 marzo 2021 (ud. 26 novembre 2020), n. 10381 – Pres. Cassano – Rel. Fidelbo – P.M. Gaeta (https://www.lessicodidirittodifamiglia.com/law/read/la-causa-di-esclusione-della-colpevolezza-di-cui-allart-384-cp-è-applicabile-anche-ai-conviventi-more-uxorio) ha pronunciato il seguente principio di diritto:
“L’art. 384, comma 1, c.p., in quanto causa di esclusione della consapevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente more uxorio da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore”.