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Il caso: il giudice tutelare revoca la nomina di
amministratrice di sostegno per irregolarità dei rendiconti periodici e
per l'incongruenza della gestione.
Non si applicano le tabelle milanesi sulla lesione del rapporto
parentale né quelle previste per la diffamazione, ma opera il criterio
equitativo 1226 c.c..
Il marito chiede l’intestazione esclusiva o maggioritaria dell’immobile
per averlo acquistato con proventi personali e in parte con prestito dei
propri genitori.