Il caso
La moglie chiede all’ex marito la restituzione di somme che assume erogate a titolo di prestito.
Il Tribunale: accoglie la domanda, rilevando che le causali dei bonifici riportano la dicitura "prestito" e che alcuni versamenti effettuati dal marito recano la causale "restituzione prestito".
Per il giudice, il debito è provato anche dall’entità della somma, ritenuta eccedente il normale contributo alle spese familiari, pur in assenza di una scrittura privata.
La Corte d’Appello: riforma la sentenza e rigetta la domanda, rilevando che i bonifici indicati come "prestito" risultano già restituiti da versamenti di pari importo con causale "restituzione prestito".
Manca inoltre la prova di ulteriori somme date a mutuo e ancora dovute.
Il principio: chi chiede la restituzione di somme date a mutuo deve provare consegna del denaro, titolo dell’attribuzione e persistenza del debito. Tra coniugi, i trasferimenti di denaro si presumono eseguiti per solidarietà familiare.