Sommario:
1. Il rifiuto genitoriale nella recente giurisprudenza di legittimità
2. L’art. 473-bis.6 c.p.c.: ascoltare il minore e comprendere le ragioni del rifiuto
3. Le nuove Buone prassi in CTU: un approccio multidimensionale
4. Dall’accertamento agli interventi: il superiore interesse del minore
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Il rifiuto genitoriale nella recente giurisprudenza di legittimità
Con l’ordinanza 27 gennaio 2026, n. 1857, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione (link alla sentenza integrale su sito) torna ad affrontare una delle questioni più delicate dei procedimenti familiari: il rifiuto del figlio di mantenere una relazione con uno dei genitori e le modalità attraverso le quali l’autorità giudiziaria è chiamata a intervenire.
La vicenda trae origine dalla separazione consensuale di due coniugi, omologata nel dicembre 2020, con affidamento condiviso dei tre figli minori. Nel febbraio 2021 il padre promuoveva un procedimento di modifica delle condizioni della separazione, nell’ambito del quale venivano ampliati i tempi di frequentazione paterna, disposto l’affidamento dei figli ai Servizi sociali e nominato un consulente tecnico d’ufficio. Sopravvenuta, nel maggio 2022, la sentenza di divorzio consensuale, il procedimento di modifica veniva dichiarato improcedibile nel luglio successivo. Gli atti venivano tuttavia trasmessi alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano, a seguito delle criticità emerse dalla valutazione peritale.