In
tema di reati contro la persona, il divieto di avvicinamento di cui all'art.
282-ter c.p.p. può essere esteso anche con riguardo a soggetti diversi
dalla persona offesa, a condizione che siano indicate le specifiche ragioni che
giustificano le aggiuntive limitazioni alla libertà di circolazione
dell'obbligato, dovendosi contemperare le esigenze di tutela della vittima con
quelle di salvaguardia dei rapporti esistenti tra i soggetti terzi e
l'indagato.
Sommario: I. La vicenda processuale; II. Ratio della norma;
III. Necessaria indicazione delle esigenze di tutela per l’estendibilità del
divieto ai prossimi congiunti della persona offesa; IV. Spunti di riflessione
conclusivi.
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