Parliamo di...
...Diritto internazionale privato

Una rubrica realizzata per creare uno spazio di approfondimento sulle novità più importanti di "Diritto Internazionale Privato - la cassetta degli attrezzi dell'avvocato transfrontaliero”.

Lo stradario dell'avvocato transfrontaliero: qualche spunto di "orienteering" in materia di sottrazione internazionale del minore

Avvocata Elena Borsacchi

Sommario:

  1. Introduzione.

  2. La protezione internazionale del minore rispetto alle condotte di trasferimento illecito e mancato ritorno illecito: la Convenzione dell’Aja del 1980, il Regolamento Bruxelles IIbis , il Regolamento Bruxelles IIter.

  3. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-35/23 Greislzel.

  4. La pronuncia della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, del 9 maggio 2025, n. 12284.

  5. Considerazioni conclusive.


1. Introduzione

Dopo aver indossato gli occhiali dell’Avvocato transfrontaliero è questo il momento di iniziare a scoprire e a “maneggiare” gli strumenti che compongono la sua cassetta degli attrezzi e che ne orientano il percorso e la “navigazione” nei tormentati mari della cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare familiare, e del diritto internazionale privato.

Lo facciamo questo mese partendo dallo “stradario” (o dal navigatore satellitare, per esigenze di aderenza al secolo!) dell’Avvocato transfrontaliero che, trovandosi al cospetto dell’annosa questione della scelta del Foro competente, dello strumento normativo di riferimento e della appropriata definizione dei singoli istituti nelle controversie transnazionali in materia di famiglia, debba necessariamente decidere quale via percorrere.

L’obiettivo che abbiamo scelto per lo “stradario” in occasione di questo assolato pre -feriato è quello di provare ad orientarsi nel delicatissimo ambito della sottrazione internazionale di minore e del suo ritorno, intra UE ed extra UE. Lo facciamo partendo dall’analisi di due pronunce, la prima risalente all’anno 2024, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la seconda, più recente, della Corte di Cassazione italiana del maggio 2025, che pongono all’ attenzione degli operatori aspetti da non trascurare in questa delicata esperienza di orienteering, aggiustando anche il tiro di che cosa sia lecito “attendersi” dal c.d. giudice dello Stato richiesto.

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