Linee guida per la Consulenza Tecnica d’Ufficio nei procedimenti in materia di Famiglia e Minori

Il presente documento è stato elaborato dal Tavolo Tecnico costituito su iniziativa del Tribunale Ordinario di Roma, Prima Sezione Civile

LINEE GUIDA PER LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO NEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E MINORI

 

Il presente documento è stato elaborato dal Tavolo Tecnico costituito su iniziativa del Tribunale Ordinario di Roma, Prima Sezione Civile, a cui hanno preso parte, su delega dei rispettivi vertici istituzionali:

dott.ssa Marta lenzi (Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Roma); dott.ssa Filomena Albano, dott.ssa Stefania Ciani dott.ssa Valeria Chirico (Giudici della Prima Sezione Civile del Tribunale di Roma);

dott. Pietro Stampa, dott.ssa Anna Lubrano Lavadera, dott.ssa Elisa Spizzichino (Ordine degli Psicologi del Lazio);

avv. Luci/la Anastasio (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma);

dott.ssa Valentina Grimaldi (Consiglio dell'Ordine dei Medici di Roma);

dott. Alberto D 'Argenio (Commissione Psichiatria e Salute mentale-Ordine dei Medici di Roma); avv. Celeste Attenni e avv. Davide Piazzoni (Associazione "Cammino"), avv. Fiore/la D 'Arpino (Associazione "ONDIF"), avv. Maria Teresa Pagano (Associazione "A.I.A.F.");

avv. Ester Aquilino, avv. Sabrina Fiaschetti, avv. Barbara Felici, avv. Laura Terracciano (rappresentanti dei Centri Antiviolenza "GiuridicaMente Libera", "Be Free", "Differenza Donna", "Telefono Rosa").

Premessa

E' condivisa la necessità di elaborare delle linee guida per l'espletamento della CTU nelle cause di separazione, divorzio e responsabilità genitoriale dei figli di coppie non coniugate al fine di indicare buone prassi di natura metodologica e deontologica a disposizione di CTU, CTP, ausiliari, avvocati e magistrati, nel rispetto dalle norme sovranazionali e dalle leggi interne processuali e sostanziali. Si conviene pertanto di predispone un documento improntato alle seguenti finalità:

  • rispondere adeguatamente al quesito del giudice;
  • rispettare il contraddittorio;
  • promuovere forme di opportuna interlocuzione tra il consulente e il giudice nel corso delle operazioni;
  • redigere un documento intelligibile nel rispetto dei tempi processuali, / tener conto della normativa sulla privacy;
  • rispettare la dignità ed i diritti delle persone esaminate e, soprattutto, porre al centro il migliore interesse del minore.

PARTE PRIMA

1) Nomina del Consulente Tecnico d'Ufficio e conferimento dell'incarico

Nel rispetto degli articoli 22 e 23 disp. att. c.p.c., il giudice nomina il consulente tecnico, scegliendolo tra i professionisti iscritti all'apposito Albo tenuto presso il Tribunale, che, per competenze ed esperienze professionali, sia quello più adatto per l'espletamento dell'incarico.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il CTU nominato deve depositare:

  • un'autodichiarazione di non avere provvedimenti disciplinari irrogati negli ultimi cinque anni o procedimenti disciplinari in corso;
  • un'autodichiarazione di non trovarsi, per quanto a sua conoscenza, in una situazione di incompatibilità rispetto all'incarico.

Al momento del giuramento o anche successivamente in caso di risultanze sopravvenute, il CTU nominato può propone eventuali osservazioni e/o integrazioni al quesito formulato dal giudice, suggerire la necessità che la consulenza tecnica debba essere collegiale qualora ritenga necessarie competenze di altra branca professionale.

2) Incompatibilità del CTU nominato

Il CTU nominato deve essere terzo e imparziale.

Il CTU nominato deve tempestivamente, e comunque al più tardi nel termine di cui all'art. 192 c.p.c., comunicare al giudice la sussistenza di circostanze o dati di fatto che possano portare alla sua ricusazione.

Per non favorire istanze di ricusazione meramente strumentali a condizionare la scelta del giudice, i motivi di astensione e ricusazione devono essere rigorosamente valutati dal giudice che ha nominato il CTU ai sensi degli articoli 63 e 51 c.p.c., al fine di garantire la terzietà e trasparenza nello svolgimento delle operazioni peritali.

Tra le situazioni di incompatibilità rientrano:

  • aver già conosciuto prima dell'instaurazione del giudizio una delle parti oppure essere stato scelto precedentemente, come eventuale CTP, e comunque per altri incarichi professionali da una delle parti;
  • condividere lo studio professionale con il CTP nominato dalla parte;
  • aver ricoperto incarichi presso centri pubblici, privati convenzionati o privati non convenzionati che gestiscono gli interventi sulla famiglia e sul minore nei confronti di una o tutte due delle parti in giudizio

3) Nomina dei CTP

Il CTP può essere nominato nel termine assegnato dal giudice con le modalità di cui agli articoli 201 c.p.c. e 91 disp. att. c.p.c., aggiornate dalle disposizioni sul PCT.

La parte può nominare più CTP solo qualora il giudice abbia nominato più CTU appartenenti a diverse specializzazioni professionali.

In corso di consulenza, la parte che non vi abbia provveduto nel termine assegnato dal giudice ex art. 201 c.p.c. può nominare il CTP solo previa istanza motivata di rimessione in termini e autorizzazione del giudice.

La parte può sostituire, per motivate ragioni, il CTP tempestivamente nominato, dandone immediata comunicazione al giudice con nota di deposito nel fascicolo telematico e tempestivo avviso al CTU.

In ogni caso, la nomina in corso di consulenza e la sostituzione del CTP non devono comportare un rallentamento delle operazioni peritali e quindi il CTP non potrà chiedere la rinnovazione delle indagini già effettuate, salva la possibilità di mettere in discussione le decisioni di tipo metodologico e procedurale tra CTU e precedente CTP, in relazione a indagini ancora da svolgere.

Il CTP revocato o rinunciante deve consegnare al nuovo CTP il materiale avuto dal CTU nel corso delle operazioni peritali.

4) Fase preliminare: calendarizzazione e definizione delle procedure

All'inizio delle operazioni peritali il CTU concorda con i CTP le procedure, avendo cura di anticipare un ipotetico percorso conoscitivo-peritale. Tali procedure saranno suscettibili di opportune modificazioni in relazione alle esigenze di indagine emergenti, su richiesta del CTU, sentiti i CTP. Il CTU ha cura di garantire che la calendarizzazione degli incontri fornisca la massima opportunità di presenza ai CTP, facendo tuttavia prevalere sempre il prioritario interesse dei minori affinché la valutazione si svolga in tempi congrui con le esigenze del caso.

Il CTU ed i CTP opereranno congiuntamente al fine di rispettare i tempi di deposito dell'elaborato peritale concessi dal giudice.

Eventuali proroghe possono essere richieste solo per gravi e comprovate esigenze che devono essere specificatamente rappresentate.

PARTE SECONDA

5) Funzione della CTU

La Consulenza Tecnica d'Ufficio ha una funzione valutativa e non anche trasformativalconciliativa.

È comunque parte naturale del mandato esplorativo del CTU, con l'ausilio delle difese tecniche delle parti, valutare e comprendere se vi siano margini di composizione delle divergenze in essere all'interno del nucleo familiare.

6) Il quesito

Premesso che la chiara individuazione del contenuto e della finalità del quesito sottoposto al CTU sono elementi essenziali per il corretto e proficuo svolgimento delle operazioni peritali, al CTU viene rivolto un quesito secondo il seguente modello, da adattare alla situazione specifica e alla peculiarità del caso:

"Dica il CTU - esaminati gli atti e i documenti di causa, ascoltati i genitori e i figli minori, sentite altre eventuali figure di riferimento per i minori, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito (ivi compreso l'eventuale somministrazione di test), acquisita ogni informazione utile anche presso Uffici pubblici, con immediata autorizzazione a effettuare visite domiciliari, accessi nelle strutture scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti - quali siano le condizioni psicologiche dei minori e il loro rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali, ed eventuali conviventi se presenti. In particolare, il CTU:

  1. Valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti, considerando anche limiti e risorse psicologiche, e segnatamente:
  • Eventuali tratti di personalità/funzionamento psicologico e/ eventuali aspetti psicopatologici che interferiscono con l'esercizio funzionale della genitorialità;
  • La capacità di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo ai minori;
  • La capacità dei genitori di tutelare il rapporto del figlio con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine, preservandone l'immagine agli occhi dei figli;
  • Capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli.
  1. Valuti quale sia la qualità psicologica della relazione di ciascuno dei figli minori con le figure genitoriali.
  2. Valuti lo stato di benessere psicologico dei figli minori e se ed in quale misura la conflittualità manifestata dai genitori (descrivendone le caratteristiche) e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa, o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizionino negativamente il loro sviluppo psicologico.
  3. Indichi se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da rendere necessaria l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso oppure l'adozione di provvedimenti di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale, per uno o per entrambi i genitori, ai sensi degli arti. 330 e 333 C.C.
  4. Proceda all'ascolto del minore che abbia compiuto anni 12 e anche di minore età che abbia capacità di discernimento. L'ascolto del minore dovrà essere videoregistrato. L'ascolto degli adulti potrà essere audioregistrato ove richiesto da una o entrambe le parti al CTU e quest'ultimo non ravvisi specifiche ragioni ostative.
  5. Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari nell'interesse del minore ed eventualmente la necessità di un intervento dei Servizi Sociali, sempre a tutela del minore, verificando la concreta disponibilità della presa in carico dei Servizi Sociali e la tempistica di intervento.

Il CTU, all'esito dell'indagine e qualora se ne ravvisino i presupposti, ovvero in assenza di allegazioni di violenza e con l'accordo delle parti, svolga attività e fornisca supporto alla conciliazione, ad entrambi i genitori al fine di consentire una soluzione concordata del presente procedimento nel quadro di applicazione della disciplina dell'affidamento condiviso.

PARTE TERZA

7) La partecipazione dell'avvocato

Richiamato l'art. 194 co.2 c.p.c., il giudice, al momento del conferimento dell'incarico al CTU, al fine di preservare un setting adeguato per i genitori e soprattutto per i minori, può invitare i rispettivi difensori a valutare l'opportunità di astenersi dal diritto di presenziare alle operazioni peritali, ove sia stato nominato un CTP.

8) La produzione di documenti

Il fascicolo processuale viene messo integralmente a disposizione del CTU mediante accessoLE all'applicativo Consolle.

Nel corso delle operazioni peritali possono essere prodotti al CTU o possono essere acquisiti dal CTU solo ulteriori documenti di tipo psicologico-clinico e/o sanitari delle parti o del minore. Tale documentazione deve essere allegata alla relazione peritale. Il CTU, dopo aver acquisito il documento, deve tempestivamente trasmettere quanto ricevuto con indicazione della fonte di acquisizione al CTP o, in mancanza, all'avvocato, in modo che le parti possano effettuare il controllo e interloquire sullo stesso a garanzia del contraddittorio.

9) Il verbale delle operazioni peritali

All'inizio delle operazioni peritali il CTU, quale pubblico ufficiale, redige e sottoscrive il verbale dell'inizio delle stesse in cui si dà atto:

  • della metodologia che verrà utilizzata (aspetto teorico-pratico);
  • delle operazioni peritali che verranno eseguite in linea di massima (procedure, adempimenti che verranno effettuati e relativa tempistica);
  • in caso di presenza di ausiliari, dei compiti affidati agli stessi dal CTU;
  • in caso di consulenze collegiali, dell'eventuale ripartizione dei compiti tra i CTU nominati con competenze diverse;
  • della presenza o assenza di difensori e/o del curatore speciale alle operazioni peritali e all'ascolto del minore secondo le indicazioni di cui al presente documento.

Per ogni sessione verrà redato apposito verbale.

Al termine delle operazioni il CTU redige e sottoscrive il verbale di chiusura delle operazioni peritali in cui deve dare atto di eventuali istanze o contestazioni dei CTP, in assenza delle quali certificherà, d'accordo con i CTP, la completezza delle operazioni e la loro regolarità.

Le istanze e/o osservazioni dei CTP di cui all'art. 194 c.p.c. vengono rese note al CTU solo in sede di operazioni peritali e verbalizzate, fatte salve situazioni eccezionali che richiedano comunicazioni al CTU urgenti e indifferibili, che verranno effettuate a mezzo PEC.

I verbali delle operazioni peritali sono allegati alla relazione peritale.

10) Esame peritale degli adulti

La narrazione autobiografica libera e/o guidata, prossima e remota, deve essere considerata il campo esplorativo principale per un esame accurato e non dovrà essere sostituita da interviste scritte autosomministrate o da reattivi psicodiagnostici.

Le dichiarazioni rese dalle parti hanno esclusivamente valenza clinica e pertanto non possono essere utilizzate dal giudice a fondamento della decisione in ordine alle ulteriori domande avanzate nel giudizio, che non siano la domanda relativa alla responsabilità genitoriale ed alla frequentazione genitori-figli, fatta in ogni caso salva la possibilità di utilizzare le risultanze delle indagini peritali.

I test:

  • I test (proiettivi di personalità e/o psicometrici) possono essere utilizzati come approfondimento diagnostico, ma i risultati devono essere presi in esame nell'ambito di una valutazione il cui elemento guida è sempre l'esame clinico. L'assenza di test non preclude in linea di principio la possibilità di una corretta formulazione diagnostica. Pertanto, l'apporto dei test psicologici, ove ritenuti necessari, è da intendersi complementare all'esame clinico.
  • È opportuno che il CTU chiarisca le finalità di indagine per cui ha richiesto l'esecuzione del/dei test preliminarmente all'esecuzione degli stessi. Per l'individuazione ditali finalità deve rigorosamente attenersi al mandato indicato nel quesito.
  • I test devono essere svolti da professionisti qualificati e specializzati in ambito forense e con comprovata esperienza, diversi dal CTU, sotto la sua responsabilità e il materiale testale (i protocolli e la relativa relazione) deve essere fornito al CTU. Durante le operazioni peritali, il CTU effettuerà un incontro tecnico con i CTP e/o eventualmente con i rappresentanti delle parti al fine di condividere gli esiti dell'approfondimento psicodiagnostico, comprensivo dei protocolli.
  • Tutto il materiale dovrà essere depositato.

11) L'ascolto del minore

Al minore deve essere data informazione delle finalità dell'ascolto.

I difensori e le parti non possono partecipare all'ascolto del minore, mentre i CTP possono presenziare avvalendosi di un ausilio tecnico, come ad esempio lo specchio unidirezionale e/o il collegamento a circuito chiuso e/o in modalità da remoto dei rappresentanti delle parti. La scelta di far eventualmente partecipare in presenza i rappresentanti delle parti sarà comunque valutata dal CTU caso per caso. Prima di procedere all'ascolto del minore, il CTP e/o, in assenza, i legali delle parti, potranno proporre al CTU argomenti e/o temi di approfondimento.

13) Il curatore speciale del minore

Nel caso di ascolto del minore da parte del CTU, al minore deve essere garantita la pienezza delle tutele ordinamentali. Pertanto, deve essere assicurato il suo diritto di essere assistito dal curatore, quando nominato, senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice.

Quanto invece all'esame clinico del minore ad opera del CTU, la presenza del curatore non è opportuna (salvo che non venga richiesta dal CTU) al fine di preservare un setting adeguato. Qualora il curatore speciale ritenga opportuna o necessaria la sua presenza, può fare espressa richiesta motivata di autorizzazione a presenziare al CTU, che valuterà se consentirla sulla base di adeguata motivazione.

14) Registrazione dei colloqui peritali e deposito

Le attività dirette del CTU con il minore devono essere sempre audio-video registrate; può escludersi la videoregistrazione e l'audioregistrazione qualora la stessa sia pregiudizievole per il minore, data la sua particolare situazione psicofisica, o vi siano particolari limiti processuali. I supporti contenenti le suddette registrazioni devono essere depositati in allegato alla CTU.

Quanto alla registrazione dell'esame degli adulti, il giudice può disporla quando ritenuta necessaria per motivi particolari del caso di specie.

Qualora il CTU decida di non procedere alla registrazione degli incontri, essi non possono essere audio registrati dalle parti, dai difensori e dai CTP autonomamente. Ove ciò avvenga in violazione ditale specifico divieto di registrazione, le registrazioni e le trascrizioni non potranno essere depositate e utilizzate nel corso del giudizio e ditale condotta verrà notiziato il PM per quanto di eventuale competenza.

PARTE QUARTA

15) Violenza domestica

Il D.L. vo 10 ottobre 2022 n 149 - c.d. Riforma Cartabia - ha introdotto uno specifico capo sulla "violenza domestica o di genere" (di cui agli artt. 473 bis n. 40 e ss), atto a legiferare peculiari modalità di valutazione e di intervento dell'A.G., e degli ausiliari, nei procedimenti in cui vi siano allegazioni di abusi familiari e/o condotte di violenza domestica o di genere.

Con il termine allegazioni di abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere si intende la rappresentazione di una parte, nei propri atti di giudizio, a prescindere dall'eventuale co-pendenza di un procedimento penale o di una specifica produzione documentale, di fatti di violenza domestica o di genere commessi dall'altra parte, che il giudice civile, nell'ambito della propria autonomia valutativa e decisionale, è chiamato ad accertare al fine di emettere con tempestività le misure più idonee a garantire la tutela psicofisica del genitore e/o dei minori presumibilmente vittime.

Qualora nel giudizio siano presenti allegazioni di situazioni riconducibili ad ipotesi di violenza domestica (come individuata ai sensi della Convenzione di Istanbul), previa acquisizione ai sensi dell'art. 64 bic disp. Att. C.p.p. di tutti i provvedimenti già emessi in eventuali giudizi penali - alla cui trasmissione provvederà senza indugio il Pubblico Ministero anche su impulso del Giudice l'ambito del quesito demandato al CTU dovrà necessariamente essere specifico.

Inoltre, in virtù delle finalità perseguite dal legislatore con la riforma in oggetto, discende la necessità di delineare buone prassi di natura metodologica e deontologica a disposizione dei CTU e CTP nominati nei procedimenti ex art. 473 bis n. 40 e ss.

Nell'espletamento dell'incarico, il CTU opererà nel costante rispetto dei principi della Convenzione di Istanbul, nonché di quanto già disposto da eventuali ordini di protezione o restrizione già emessi dall'Autorità giudiziaria

16) Quesito specifico in caso di violenza

Valuti il CTU, considerate le allegazioni di violenza in atti e/o rilevate dal Giudice ed esaminati gli atti e i documenti acquisiti nel procedimento:

  1. La competenza genitoriale del genitore A (rispetto al quale emergano indizi in merito alla commissione di condotte di violenza domestica) tenuto altresì conto della sua capacità di comprendere eventuali pregiudizi arrecati al figlio e il disvalore, anche educativo, dei comportamenti presumibilmente agiti, valutandone criticità e risorse;
  2. La capacità genitoriale del genitore B tenendo altresì conto degli effetti psicofisici ed emotivi che la situazione di presunta violenza potrebbe aver temporaneamente arrecato allo stesso, valutandone criticità e risorse;
  3. Lo stato psicofisico del minore, tenuto altresì conto dei possibili effetti della presumibile violenza c.d. diretta e/o assistita, precisando se eventuali incontri con il genitore A siano compatibili con il suo interesse e, in caso di risposta affermativa, suggerisca elementi per consentire al Giudice di determinarne le modalità più idonee, anche al fine di evitare contatti diretti tra i genitori e ogni forma di vittimizzazione secondaria;
  4. La qualità delle relazioni del minore con ciascun genitore, qualora possibile;
  5. Proponga all'esito degli accertamenti di cui sopra, indicazione su quale possa essere nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, per tutelare l'interesse del figlio;
  6.  Proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, solo qualora ciò sia conforme all'interesse del figlio, in assenza di condotte pregiudizievoli dei genitori;
  7. Suggerisca gli eventuali percorsi di sostegno che risultino necessari individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento.

17) Buone prassi nei casi in cui vi sono allegazioni di violenza

I) Nomina del CTU

Il Giudice, ai sensi e per gli effetti degli artt. 61 e s.s. c.p.c. e 191 e s.s. c.p.c., nonché degli artt. 473 bis n. 25 e 44 c.p.c. e 13 e s.s. delle disp. att. c.p.c., quando dispone consulenza tecnica di ufficio, sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in materia di violenza domestica o di genere (con riferimento al DM. n°109/2023 del 11 agosto 2023) e, al momento del conferimento dell'incarico, indica nel provvedimento la presenza di allegazione di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutela della vittima e dei minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti (ex art. 473 bis 44).

Il) Giuramento del CTU

Il CTU, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 192 c.p.c., al momento del giuramento di cui all'art. 193 c.p.c., ovvero nella dichiarazione scritta recante il giuramento di cui all'art. 193 lI comma c.p.c., si impegna a rispettare le raccomandazioni metodologiche qui di seguito riportate necessarie nel caso specifico che meglio tuteleranno tutte le parti rappresentate.

III) Espletamento dell'incarico peritale

Il CTU, ai sensi e per gli effetti degli artt. 62 e 194 c.p.c., previa visione di tutti gli atti del procedimento, tenuto conto delle allegazioni di abuso e/o violenza domestica o di genere ivi rappresentate, a prescindere dall'eventuale co-pendenza di un procedimento penale, nell'espletamento dell'incarico:

  1. terrà debitamente conto delle specificità delle situazioni familiari ove vi siano allegazioni di violenza domestica o di genere, e delle peculiarità che le distinguono dalle situazioni di c.d. conflittualità genitoriale;
  2. espleterà, salvo diverse procedure metodologiche in linea con i quesiti posti che si dovessero rendere necessarie in corso di Consulenza, incontri peritali disgiunti tra i genitori; rispetterà eventuali misure cautelari penali e/o civili a tutela del genitore e/o dei minori presumibilmente vittime, anche prevedendo una diversa calendarizzazione dei giorni e degli orari di incontro peritale per ciascun genitore;
  3. perseguirà il c.d. principio del preminente interesse del minore, da considerarsi - in un'ottica di bilanciamento di interessi - preminente al paradigma della c.d. bigenitorialità;
  4. svolgerà una consulenza valutativa e non trasformativa, e si asterrà dal porre in essere attività di mediazione/conciliazione, come previsto dal dettato normativo, mettendo in campo metodiche procedure atte a preservare eventuali rischi di vittimiz727ione secondaria nel rispetto del Codice deontologico degli psicologi italiani (ai sensi dell'art 22 Condotte non lesive);
  5. svolgerà, ex art. 474 bis 25 c.p.c., eventuali indagini e valutazioni su caratteristiche e profili personologici delle parti, fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica nei limiti in cui incidano sulle capacità genitoriali e, porrà particolare attenzione alle eventuali risultanze degli accertamenti psicodiagnostici per differenziare eventuali criticità di stato, con quelle di tratto;
  6. procederà all'attenta valutazione delle relazioni familiari e delle dinamiche genitoriali per mezzo di osservazioni diadiche (madre-figli; padre-figli) e non necessariamente triadiche;
  7. procederà all'ascolto audio-videoregistrato del minore, avuto riguardo alla sua età ed alla sua capacità di discernimento. Terrà conto delle sue opinioni (ex art. 473 bis 4) in base al suo grado di maturità e al suo vissuto, sia esso verbalizzato che deducibile dal comportamento osservato. Nell'ascolto in sede civile si pone l'attenzione non tanto ai fatti oggetto di causa quanto alla persona minore, considerata nella sua complessità individuale e relazionale che deriva dal suo vissuto prestando attenzione sia al comportamento verbale sia a quello non verbale;
  8. valuterà le competenze genitoriali, tenendo conto del necessario bilanciamento - anche in termini prognostici - tra i fattori protettivi e di rischio, della capacità del genitore presumibilmente maltrattante di prendere coscienza della disfunzionalità dei propri comportamenti, di rapportarsi in modo funzionale con l'altro genitore, di svolgere adeguatamente i compiti di cura, accudimento e di educazione del minore, di comprendere e sintonizzarsi sui bisogni del figlio e di offrire a quest'ultimo un contesto anche ambientale adeguato, di svolgere una valida funzione genitoriale al di fuori del contesto relazionare con l'ex partner;
  9. terrà conto degli eventuali disagi e/o volontà del minore, anche rispetto al proseguimento degli incontri peritali e provvederà a segnalare immediatamente al giudice qualsiasi situazione o comportamento che esponga, o possa esporre, il minore a pregiudizi, e/o disagi che necessitano del pronto intervento del Tribunale, provvedendo altresì, ove necessario, ad interrompere gli accertamenti fino a diversa disposizione del giudice;
  10. terrà distinti nella relazione finale, le narrazioni delle parti, i comportamenti osservati direttamente, le dichiarazioni del minore ed il suo comportamento, ove rilevante ai fini della valutazione - dalle valutazioni effettuate, con indicazione delle metodologie e dei protocolli seguiti.

PARTE QUINTA

16) La normativa sulla privacy

Tenuto conto della disciplina di cui al D.lgs. 101/2018 che ha adeguato la normativa interna al regolamento UE del 27.4.2016 n. 679 e delle "Linee di indirizzo in materia di trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del Giudice e del pubblico ministero", (delibera garante 46/2008) pubblicate in G.U. 178/2008 da ritenersi ancora efficaci, deve ritenersi:

  1. "L'attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l'attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali"; essa comporta l'acquisizione di dati personali delle parti o di terzi, il cui trattamento rientra in quelli effettuati per ragioni di giustizia.
  2. Non è dunque richiesto da parte del CTU per l'acquisizione e il trattamento dei dati personali il consenso dell'interessato, ma la raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati devono essere fatti dal CTU secondo i principi di liceità, esattezza e pertinenza.

17) La relazione peritale

La relazione deve essere:

Sintetica (la storia familiare dei genitori dalla loro nascita può essere molto sintetizzata se non assume rilevanza nella risposta ai quesiti. Il CTU non deve riassumere o riportare gli atti di causa)

Chiara: il linguaggio del consulente d'ufficio deve essere chiaro e intellegibile anche ai non specialisti

Coerente: tale per cui le conclusioni in risposta al quesito peritale siano consequenziali con le indagini svolte e le deduzioni tratte.

La relazione peritale si articola in parti o sezioni, di cui all'indice da inserirsi in epigrafe, nelle quali siano chiaramente distinguibili:

  • Letteratura nazionale ed internazionale di riferimento per la valutazione effettuata, anche in relazione ai test eventualmente somministrati, con indicazione delle linee guida internazionali e nazionali seguite, se esistenti;
  • Descrizione della metodologia delle modalità di svolgimento dell'incarico (colloqui, test, ecc) e delle indagini effettuate, ivi incluso un calendario delle operazioni peritali;
  • Deduzioni che il CTU trae a partire dalle indagini svolte, affiancate dalla sintesi dei colloqui clinici (nella forma più congeniale allo stile argomentativo del CTU), purché sia sempre chiara la distinzione tra ciò che viene riferito e le considerazioni del consulente d'ufficio;
  • Conclusioni in risposta al quesito del giudice, espresse in modo sistematico per ogni capo del quesito.

Il CTU allega alla relazione:

  • Osservazioni critiche dei CTP;
  • Risposta del CTU alle osservazioni critiche dei CTP;
  • Trascrizione dell'ascolto del minore, se disposto;
  • Ogni documentazione ritualmente acquisita durante la CTU;
  • Documentazione completa, comprensiva di tutti i materiali, relativa alle indagini testali, se eseguite;
  • Supporti contenenti le audiovideo registrazioni -o le audio registrazioni- dei colloqui clinici e dell'ascolto del minore, le audio registrazioni dell'esame degli adulti, se disposta dal giudice, da depositare presso la cancelleria.

18) Conclusione incarico e incompatibilità CTU

Dopo la conclusione dell'incarico, il CTU e gli ausiliari, di cui lo stesso si sia avvalso, si astengono dall'assumere privatamente incarichi di sostegno e/o intervento terapeutico a favore delle parti e/o dei minori (es. coordinatore genitoriale, supporto alla genitorialità, terapeuta del minore, terapeuta della coppia e/o di uno dei genitori) sia nel rispetto delle norme deontologiche proprie (art. 26 del codice deontologico degli psicologi, art. 62 del codice deontologico dei medici) sia al fine di garantire la terzietà del CTU e dell'ausiliario anche dopo lo svolgimento del mandato, qualora si renda necessario un suo nuovo intervento, nel prosieguo del giudizio e nei successivi gradi.

19) Liquidazione compensi CTU

La liquidazione dei compensi del CTU viene effettuata, vista l'analogia, ai sensi dell'art. 24 del DM 30/5/2002 moltiplicando i compensi ivi indicati per tutti i soggetti esaminati.

Roma, 29 gennaio 2025

Il Presidente ff. del Tribunale Ordinario di Roma, dott. Lorenzo Pontecorvo

Il Presidente della Sezione Prima del Tribunale Ordinario di R a, dott.ssa Marta Tenzi

Il Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, dott. Federico Conte

Per l'Ordine dei Medici-chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma, il Dott. Musa Hussein Awad e la Dtt.ss. lentina Grimaldi

Il presente Protocollo viene firmato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, avv. Paolo Nesta

 

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