ADOZIONE DEI MINORI
Legge n. 149 del 28 marzo 2001
“Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei
minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”
Legge n. 149 del 28 marzo 2001
“Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei
minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”
Legge 28 marzo 2001, n. 149
"Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei
minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001
"Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei
minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001
TITOLO I
DIRITTO DEL MINORE
ALLA PROPRIA FAMIGLIA
ALLA PROPRIA FAMIGLIA
Art. 1.
1. Il titolo
della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184»,
è sostituito dal seguente: «Diritto del minore ad una famiglia».
2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla seguente: «Princìpi generali».
2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla seguente: «Princìpi generali».
3. L’articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
«Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie
competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro
autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei
familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire
al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Essi
promuovono altresì iniziative di formazione dell’opinione pubblica
sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità
di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento
professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e
preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in
affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare
convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel
campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione
delle attività di cui al presente comma.
4.
Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e
all’eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente
legge.
5. Il diritto
del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una
famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di
lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e
comunque non in contrasto con i princìpi fondamentali
dell’ordinamento».
TITOLO II
AFFIDAMENTO DEL MINORE
Art. 2.
1. All’articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole: «Titolo I- bis . Dell’affidamento del minore».
2. L’articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
2. L’articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1.
Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo,
nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi
dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli
minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il
mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui
egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile
l’affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l’inserimento
del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un
istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede
preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede
il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a
sei anni l’inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo
familiare.
3. In caso di
necessità e urgenza l’affidamento può essere disposto anche senza porre
in essere gli interventi di cui all’articolo 1, commi 2 e 3.
4.
Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006
mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile,
mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da
organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una
famiglia.
5. Le regioni,
nell’ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard
minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle
comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente
il rispetto dei medesimi».
Art. 3.
1. L’articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1.
I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli
istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari
sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro
primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di
un tutore in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei
genitori o della tutela sia impedito.
2.
Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall’accoglienza del
minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina
del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la
propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli
istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a
tale incarico.
3. Nel
caso in cui i genitori riprendano l’esercizio della potestà, le comunità
di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati
chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a
tale esercizio».
Art. 4.
1. L’articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1.
L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo
consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà,
ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e
anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore
rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l’assenso
dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale
per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice
civile.
3. Nel provvedimento di
affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le
motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri
riconosciuti all’affidatario, e le modalità attraverso le quali i
genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i
rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio
sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di
assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di
tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i
minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei
commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la
responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante
l’affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al
tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda
che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni
evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione
semestrale sull’andamento del programma di assistenza, sulla sua
presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di
difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
4.
Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il
periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere
rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia
d’origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro
mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la
sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L’affidamento
familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha
disposto, valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la
situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine che lo ha
determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi
pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare,
trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le
circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale
interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il
minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i
minorenni l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del
minore.
7. Le
disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili,
anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare
o un istituto di assistenza pubblico o privato».
Art. 5.
1. L’articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1.
L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al
suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto
delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai
sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed
osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità affidante. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del
codice civile. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi
con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la
istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L’affidatario deve
essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di
affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.
2.
Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze, su
disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge
opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la
famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo
le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali
delle altre strutture del territorio e dell’opera delle associazioni
familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai
commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori
ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso
un istituto di assistenza pubblico o privato».
4.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie
competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi
bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in
favore della famiglia affidataria».
TITOLO III
DELL’ADOZIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6.
1. L’articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. – 1.
L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre
anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo
negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.
4.
Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può
ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo
stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni,
nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la
stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del
caso concreto.
5. I
limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale
per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno
grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6.
Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli
adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a
dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o
adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando
l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli
stessi adottato.
7. Ai
medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e
costituisce criterio preferenziale ai fini dell’adozione l’avere già
adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta di adottare più
fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione di minori che
si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate».
8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap
accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire,
nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità
finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere
economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla
formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni
degli adottati».
Art. 7.
1. L’articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – 1. L’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha
compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta
personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche
quando il minore compia l’età predetta nel corso del procedimento. Il
consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia
definitiva dell’adozione.
3. Se l’adottando ha
compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un’età
inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità
di discernimento».
Capo II
DELLA DICHIARAZIONE
DI ADOTTABILITÀ
DI ADOTTABILITÀ
Art. 8.
1. L’articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – 1.
Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni
del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la
situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da
parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la
mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di
carattere transitorio.
2. La situazione di
abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma
1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza
pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in
affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di
forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure
di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene
ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di
adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza legale del
minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2
dell’articolo 10».
Art. 9.
1. L’articolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. – 1.
Chiunque ha facoltà di segnalare all’autorità pubblica situazioni di
abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un
pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità
debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle
condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a
conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di
assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono
trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i
minori collocati presso di loro con l’indicazione specifica, per
ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei
rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore
stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con
ricorso, di dichiarare l’adottabilità di quelli tra i minori segnalati o
collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di
assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che
risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti
al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi,
effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o
privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni
straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo
parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria
abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo
superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione
al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere
affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine
di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal
genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto
grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi.
L’omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà
sul figlio a norma dell’articolo 330 del codice civile e l’apertura
della procedura di adottabilità».
Art. 10.
1. L’articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – 1.
Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui
delegato, ricevuto il ricorso di cui all’articolo 9, comma 2, provvede
all’immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di
abbandono del minore. Dispone immediatamente, all’occorrenza, tramite i
servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più
approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del
minore, sull’ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se
sussiste lo stato di abbandono.
2.
All’atto dell’apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o,
in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti
significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del
tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li
informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non
vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono
partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono
presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre
copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del
giudice.
3. Il tribunale
può disporre in ogni momento e fino all’affidamento preadottivo ogni
opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse del minore, ivi
compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità
di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul
minore, la sospensione dell’esercizio delle funzioni del tutore e la
nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente
necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal
presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui
delegato.
5. Il tribunale, entro
trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti
urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera
di consiglio con l’intervento del pubblico ministero, sentite tutte le
parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre
essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il
minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al
pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli
articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art. 11.
1.
All’articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole:
«parenti entro il quarto grado» sono inserite le seguenti: «che abbiano
rapporti significativi con il minore».
Art. 12.
1.
All’articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi
del secondo comma dell’articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai
sensi del comma 3 dell’articolo 10».
Art. 13.
1. L’articolo 14 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – 1.
Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di
adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari
circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione
può riuscire utile nell’interesse del minore. In tal caso la
sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non
superiore a un anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune».
Art. 14.
1. L’articolo 15 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 15. – 1.
A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli
articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui
all’articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal
tribunale per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
b) l’audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
b) l’audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
2. La dichiarazione dello
stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i
minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico
ministero, nonché il rappresentante dell’istituto di assistenza pubblico
o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è
collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti,
sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni
dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento.
3. La sentenza è
notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti
indicati nel primo comma dell’articolo 12, al tutore, nonché al
curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del
loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui
all’articolo 17».
Art. 15.
1. L’articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. – 1.
Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei
precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti
per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è
luogo a provvedere.
2. La sentenza è
notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti
indicati nel primo comma dell’articolo 12, nonché al tutore e al
curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i
provvedimenti opportuni nell’interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art. 16.
1. L’articolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – 1.
Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono
proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, sezione per i
minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le
parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno
accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al
deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla
pronuncia. La sentenza è notificata d’ufficio al pubblico ministero e
alle altre parti.
2. Avverso la sentenza
della Corte d’appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta
giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del
primo comma dell’articolo 360 del codice di procedura civile. Si
applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.
3.
L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso deve essere fissata
entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi».
Art. 17.
1. L’articolo 18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 18. – 1.
La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è
trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su
apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.
La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno
successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è
divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice
dell’impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al
cancelliere del tribunale per i minorenni».
Art. 18.
1. L’articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 21. – 1.
Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell’interesse del
minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all’articolo
8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2
dell’articolo 15.
2. La revoca è
pronunciata dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del
pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l’affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato».
Capo III
DELL’AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
Art. 19.
1. L’articolo 22 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. – 1.
Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale
per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più
fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate
dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande
anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso
se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I
tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli
atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri
tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d’ufficio. La
domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i
minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all’articolo 6,
dispone l’esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4,
ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o
associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle
aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella
istruttoria alle domande dirette all’adozione di minori di età superiore
a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che
devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi
giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la
situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei
richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il
minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono
concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non
più di centoventi giorni.
5. Il tribunale per i
minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che
hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere
alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i
minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli
ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto
gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di
procedura, dispone, senza indugio, l’affidamento preadottivo,
determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto
gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’affidamento
alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i
minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti,
relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto
l’affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di
adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L’ordinanza è
comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il
provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque
non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della
trascrizione di cui all’articolo 18.
8. Il tribunale per i
minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo
avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e
consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche
separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso,
di uno psicologo, al fine di valutare le cause all’origine delle
difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e
sociale».
Art. 20.
1. L’articolo 23 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. – 1.
L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni
d’ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro
che esercitano la vigilanza di cui all’articolo 22, comma 8, quando
vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non
superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal
tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto
motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al
presentatore dell’istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli
anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della
sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che
abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto è comunicato al
pubblico ministero, al presentatore dell’istanza di revoca, agli
affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca
dell’affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro
dieci giorni a margine della trascrizione di cui all’articolo 18.
3. In caso di revoca, il
tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei
in favore del minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si applicano
gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Capo IV
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE
Art. 21.
1. L’articolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 25. – 1.
Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di
adottabilità, decorso un anno dall’affidamento, sentiti i coniugi
adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di
età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento,
il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di
vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni
previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura,
provvede sull’adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di
fare luogo o di non fare luogo all’adozione. Il minore che abbia
compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso
all’adozione nei confronti della coppia prescelta.
2.
Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno
discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni
quattordici, debbono essere sentiti.
3.
Nell’interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere
prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei coniugi affidatari,
con ordinanza motivata.
4. Se
uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento
preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere
ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di
entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
5. Se
nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i
coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei confronti di uno
solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qualora il
coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull’adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7.
Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento preadottivo
ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti
temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si
applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art. 22.
1. L’articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 26. – 1.
Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo
all’adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta
impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d’appello
da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del
minore. La Corte d’appello, sentite le parti ed esperito ogni
accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è
notificata d’ufficio alle parti per esteso.
2.
Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per
Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica
della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3,
dell’articolo 360 del codice di procedura civile.
3.
L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso per Cassazione deve
essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti
introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia
l’adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel
registro di cui all’articolo 18 e comunicata all’ufficiale dello stato
civile che la annota a margine dell’atto di nascita dell’adottato. A
questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione
deveimmediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza
al cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell’adozione si producono dal momento della definitività della sentenza».
Art. 23.
1. All’articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le
parole «ai sensi dell’articolo 25, quinto comma» sono sostituite dalle
seguenti «ai sensi dell’articolo 25, comma 5».
Art. 24.
1. L’articolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 28. – 1.
Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori
adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più
opportuni.
2.
Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere
rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con
l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità
del minore e dell’annotazione di cui all’articolo 26, comma 4.
3.
L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro
ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi
di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai
quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo
autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria. Non è necessaria
l’autorizzazione qualora la richiesta provenga dall’ufficiale di stato
civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le
informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici possono
essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei
genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se
sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che
l’informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e
assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al
responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario,
ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia
grave pericolo per la salute del minore.
5.
L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a
informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri
genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se
sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute
psico-fisica. L’istanza deve essere presentata al tribunale per i
minorenni del luogo di residenza.
6. Il
tribunale per i minorenni procede all’audizione delle persone di cui
ritenga opportuno l’ascolto; assume tutte le informazioni di carattere
sociale e psicologico, al fine di valutare che l’accesso alle notizie di
cui al comma 5 non comporti grave turbamento all’equilibrio
psico-fisico del richiedente. Definita l’istruttoria, il tribunale per i
minorenni autorizza con decreto l’accesso alle notizie richieste.
7.
L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato
riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno
solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere
nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di
rimanere anonimo.
8. Fatto
salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’autorizzazione non è
richiesta per l’adottato maggiore di età quando i genitori adottivi
sono deceduti o divenuti irreperibili».
TITOLO IV
DELL’ADOZIONE IN CASI
PARTICOLARI
PARTICOLARI
Capo I
DELL’ADOZIONE IN CASI
PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI
PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI
Art. 25.
1. L’articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 44. – 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:
a)
da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado
o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia
orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
c)
quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e
di madre; soppressa
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a) , c) , e d)
del comma 1 l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi
non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata,
l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da
parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».
Art. 26.
1. L’articolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 45. – 1.
Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall’articolo 44 si
richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando che abbia compiuto
il quattordicesimo anno di età.
2.
Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente
sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in
considerazione della sua capacità di discernimento.
3.
In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto gli anni quattordici,
l’adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo
legale rappresentante.
4. Quando l’adozione deve essere disposta nel caso previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera c)
, deve essere sentito il legale rappresentante dell’adottando in luogo
di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio
consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di
minorazione».
Art. 27.
1. L’articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 47. – 1.
L’adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la
pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l’adottante quanto
l’adottando possono revocare il loro consenso.
2. Se
uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della
emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell’altro
coniuge, al compimento degli atti necessari per l’adozione.
3. Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante».
Art. 28.
1. L’articolo 49 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 49. – 1.
L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato e
trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della
comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del
titolo X del libro primo del codice civile.
2.
L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito o fa
un inventario infedele può essere privato dell’amministrazione dei beni
dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni».
Capo II
DELLE FORME DELL’ADOZIONE
IN CASI PARTICOLARI
IN CASI PARTICOLARI
Art. 29.
1. La lettera a) del terzo comma dell’articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente: « a)
l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la
situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare
degli adottanti;».
TITOLO V
MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL
LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE
LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE
Art. 30.
1. L’articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 313. 1.- (Provvedimento del tribunale) –
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e
omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza
decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. L’adottante, il
pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla
comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello,
che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».
Art. 31.
1. L’articolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 314. - (Pubblicità)
– La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura
del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno
successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non
oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice
dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di
stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita
dell’adottato. Con la procedura di cui al primo comma deve essere
altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione,
passata in giudicato. L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la
pubblicazione della sentenza che pronuncia l’adozione o della sentenza
di revoca nei modi che ritiene opportuni».
TITOLO VI
NORME FINALI, PENALI
E TRANSITORIE
E TRANSITORIE
Art. 32.
1. All’articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole:
«può essere sentito ove sia opportuno e» sono sostituite dalle
seguenti: «deve essere sentito».
2.
All’articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le parole: «e, se
opportuno, anche di età inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «e
anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento».
3.
All’articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le parole: «, se
opportuno,» sono sostituite dalle seguenti: «, in considerazione della
loro capacità di discernimento,».
Art. 33.
1. All’articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le
parole: «di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell’articolo 9» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 9».
Art. 34.
1. L’articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – 1.
I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che
omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di
abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio,
sono puniti ai sensi dell’articolo 328 del codice penale. Gli esercenti
un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della
reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire
2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti
di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere
semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni l’elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero
forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i
medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o
con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».
Art. 35.
1.Il
primo comma dell’articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal
seguente: «Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di
adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo
avvia all’estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la
reclusione da uno a tre anni».
2. Il sesto
comma dell’articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l’affidamento
di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con
multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.»
Art. 36.
1. Il primo comma dell’articolo 73 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque
essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi
notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata
pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato
di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei
mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000».
Art. 37.
1. All’articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l’allontanamento del
genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
2.
All’articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «ovvero l’allontanamento del genitore o
convivente che maltratta o abusa del minore».
3.
All’articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma: «Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il
minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei
casi previsti dalla legge».
Art. 38.
1. L’articolo 80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 80. – 1.
Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata
dell’affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le
prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati
temporaneamente in favore dell’affidatario.
2. Le
disposizioni di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all’articolo 6 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si
applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.
3. Alle
persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione
obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di
riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4.
Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle
famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in
affidamento, affinchè tale affidamento si possa fondare sulla
disponibilità e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente dalle
condizioni economiche».
Art. 39.
1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e successivamente con cadenza triennale, il
Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale, di
concerto con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell’ambito delle rispettive
competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione della presente legge, al fine di verificarne la funzionalità
in relazione alle finalità perseguite e la rispondenza all’interesse
del minore, in particolare per quanto attiene all’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio
1983, n. 184, come sostituito dall’articolo 6 della presente legge.
Art. 40.
1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è
istituita, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore, anche con l’apporto dei dati forniti dalle singole
regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati relativa
ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti
all’adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni
informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati
riguardano anche le persone singole disponibili all’adozione in
relazione ai casi di cui all’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n.
184, come sostituito dall’articolo 25 della presente legge.
2. La
banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a
tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente
aggiornata con cadenza trimestrale.
3. Con regolamento del
Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e
di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene
all’adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la
riservatezza dei dati.
4. Dall’attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 41.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.