Alta conflittualità, denunce di violenza domestica, aggressività del bambino, uso smodato di cellulari, problematiche scolastiche. Assenza di capacità genitoriale nonostante l’attività di sostegno.
Ai fini della loro adozione è necessaria la nomina del curatore speciale? In quale momento del giudizio? Cosa succede in caso di omessa o tardiva nomina o quando il curatore è nominato solo in appello?
Sì, la nomina deve avvenire fin dall'inizio dell'apertura del procedimento a pena di nullità.
Tuttavia, la violazione di questa regola non comporta la remissione
al primo giudice, ma alla Corte di appello che dovrà rinnovare gli atti
viziati (art. 354, comma 4, c.p.c.).
Pertanto, se il minore è stato adeguatamente rappresentato in
appello, l’eventuale difetto in primo grado è irrilevante salva
l’enunciazione di uno specifico e concreto pregiudizio idoneo a viziare
anche la decisione di secondo grado.
Tale principio nasce dalla necessità di conciliare la difesa del
minore con la celerità del procedimento garantendo il suo miglior
interesse nell’attualità.