Deve, nel concreto interesse morale è materiale del minore:
- confrontare due percorsi di istruzione verificando la potenziale offerta formativa;
- verificare la adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche;
- verificare la collocazione logistica dell'Istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino;
- verificare l’assorbimento dell'onere di spese da parte del genitore che sostiene quelle onerosa
sia in ordine della possibilità del minore di creare o incrementare una propria sfera sociale, sia in ragione della congruità dei tempi di percorrenza e dei mezzi da utilizzare per e dalla scuola, rispetto alla sua età e alle sue esigenze. Tali provvedimenti ex art. 709 ter sono ricorribili con ricorso straordinario in Cassazione.