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Il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e a informare l’altro genitore di tutte le scelte ordinarie dalle quali derivino tali spese. Il rimborso è dunque dovuto, salvi tempestivi e validi motivi di dissenso.
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Se le spese straordinarie (nel caso scolastiche e mediche) sono già previste come ripartite tra i genitori, si può agire azionando direttamente in via esecutiva il relativo titolo.
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La mancata concertazione o il rifiuto al loro rimborso non rendono la spesa irripetibile; spetta al giudice verificarne la rispondenza all’interesse del minore e la loro utilità e sostenibilità da parte dei genitori.
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Il consenso ad esse può provarsi con la produzione di chat WhatsApp.

Il lessico del mattino
Di Maria Limongi
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Il riparto delle spese straordinarie, alcune istruzioni
Trib. Napoli Nord, Sez. I, 7 febbraio 2025
11 febbraio 2025
