Il lessico del mattino
Di Maria Limongi

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Il giudice di secondo grado è tenuto a procedere al rinnovo dell'ascolto del minore?

Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2024, n. 437
La circostanza che il minore sia stato ascoltato in primo grado non è sufficiente ad escludere il rinnovo di esso in appello; tuttavia:
  • Non può enunciarsi la regola generale che sia necessario ripetere l’ascolto ogni qualvolta via da decidere ogni stanza endoprocedimentale di modifica ed eventuale revoca dei provvedimenti, ovvero solo perché lo richiede una delle parti in giudizio, diversa dal minore stesso;
  • Né è imposta la rinnovazione dell'ascolto in secondo grado, se il giudice ritiene che il minore abbia già adeguatamente espresso il primo grado le proprie opinioni ed esigenze e non ci siano fatti nuovi salienti che orientino verso l'esigenza di raccogliere nuovamente.
Qualora a distanza di ascolto sia presentata dal curatore speciale che agisce nell'interesse del minore, il giudice dovrà prendere esplicitamente specificamente posizione su di essa poiché la richiesta previene da colui che rappresenta il titolare del diritto.
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