Sì, quando vi sia prova che il denaro utilizzato provenga da uno solo dei coniugi (stipendio e liquidazione del TFR del marito confluenti in un conto solo formalmente cointestato con la moglie) mediante l’azione di arricchimento ingiustificato.
L’azione tipica dell’indebito oggettivo non è originariamente esperibile poiché il pagamento del mutuo era comunque dovuto alla Banca.