Il giudizio di reclamo è “impermeabile” alle circostanze sopravvenute al provvedimento impugnato, ma consente al giudice un’integrazione istruttoria (solo se indispensabile) mediante sommarie informazioni per una nuova ricostruzione del fatto storico.
Il reclamo, pertanto, non si configura più come un mero strumento di controllo per errori evidenti (formatosi già̀ con riferimento al previgente reclamo ex art. 708 c.p.c.), bensì come un vero e proprio mezzo di impugnazione strumentale a un riesame ex novo della controversia decisa con il provvedimento impugnato.