Pur non inverosimile la tesi che il telefono era stato lasciato con la schermata aperta del messaggio, essa è comunque infondata con conferma della condanna per accesso abusivo e violazione di corrispondenza.
Anche se la password era stata precedentemente comunicata, l’accesso è abusivo (615 ter c.p.) quando sia contrario alla volontà della vittima o quando eccede l’ambito per cui era stata condivisa.
La corrispondenza è sottratta, soppressa o violata (616 c.p.) quando, senza l’altrui consenso, si prende cognizione del contenuto di essa ed il fine della produzione in giudizio delle chat non è scriminante.