La riforma Cartabia e il decreto correttivo hanno precisato che:
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il giudice può fissare l’inizio e il termine finale dell’astreinte, evitandone la perpetuità;
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il giudice dell’esecuzione può disporla se manca nel titolo o se il titolo è stragiudiziale;
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la misura perde in ogni caso efficacia con l’estinzione del processo esecutivo.
Ne deriva che l’astreinte serve a sollecitare l’adempimento, non ad accrescersi indefinitamente come sanzione.
Anche l’art. 614-bis c.p.c. anteriforma, correttamente interpretato, resta costituzionalmente legittimo: l’astreinte opera solo temporaneamente per indurre all’adempimento di obblighi di fare o non fare; una durata perpetua sarebbe incompatibile con la sua natura coercitiva, solo indirettamente sanzionatoria.