L’assegno di mantenimento è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale ed è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative.
Tuttavia, vi sono alcuni tratti comuni tra i due istituti e tra questi il presupposto che il richiedente sia privo di risorse adeguate la cui valutazione non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, il coniuge richiedente sia in grado di procurarsi da solo con la propria e concreta capacità lavorativa.