Il lessico del mattino
Di Maria Limongi
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Ordine di protezione con la riforma cartabia
Tribunale ordinario di Brescia, Terza sez. civ., 8 maggio 2023; Tribunale ordinario di Brescia, Terza sez. civ., 28 maggio 2023
15 giugno 2023
In data 8 maggio 2023 veniva depositato ricorso ex art.473-bis.69 e ss. c.p.c..
Lo stesso giorno, senza sentire l'altra parte, veniva concesso ordine di protezione immediatamente esecutivo, disponendo la cessazione della condotta, l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla compagna e della figlia, con delega le forze dell'ordine per l'esecuzione se necessario.
L'esistenza di un problema di ludopatia e l'assunzione di sostanze stupefacenti (almeno fino a qualche tempo prima) che sfociano in condotte aggressive e pregiudizievoli, sono elementi sufficienti per l'emissione di un ordine di protezione "provvisorio" al fine di fornire alla parte richiedente una prima forma di tutela.
L'ordine di protezione non presuppone necessariamente condotte fisicamente violente ma "condotte sufficienti a compromettere l'integrità morale ovvero la libertà della compagna e soprattutto della piccola la quale ha inevitabilmente dovuto assistere a scene domestiche che non si confanno alla sua età".
In data 28 maggio 2023, all'esito del contraddittorio, l'ordine di produzione veniva confermato (relativamente al divieto di avvicinamento alla ex compagna per la durata di 9 mesi) sul ribadito presupposto che esso tutela l'integrità fisica, ma anche quella morale è la libertà di chi lo chiede.
Il rapporto padre figlia va però tenuto distinto e regolamentato nell'instaurando giudizio di affidamento incaricando il servizio per la regolamentazione dei loro rapporto in via protetta, premio esito negativo dei test tossicologici.