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Di Maria Limongi
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I nonni possono intervenire nel giudizio di separazione o di affidamento dei nipoti?

Trib. Brescia, 7 febbraio 2024 - Trib. Pisa, 24 luglio 2024 - Trib. Roma Sez. I, 19 ottobre 2026

Tre Tribunali affrontano la questione dell'intervento volontario dei nonni nei procedimenti di famiglia, alla luce dell'art. 473-bis.20 c.p.c., giungendo a soluzioni differenti.

I casi e le soluzioni

Per il tribunale di Brescia: i nonni paterni chiedono, nel giudizio di separazione, l'affidamento dei nipoti.

Il Tribunale ritiene provvisoriamente ammissibile il loro intervento, poiché diretto a ottenere provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e 333 c.c., connessi alle questioni di affidamento già oggetto del giudizio.

L'art. 38 disp. att. c.c. consente, in questo caso, la concentrazione delle domande davanti al Tribunale ordinario.

Per il tribunale di Pisa: nel corso del giudizio sull'affidamento, la madre del minore muore e il bambino viene collocato presso la nonna materna, che interviene chiedendo incontri protetti tra padre e figlio e l'affidamento del nipote.

Il Tribunale interpreta l'art. 473-bis.20 c.p.c. come indice della volontà legislativa di consentire la partecipazione dei terzi – individuati generalmente i nonni – nei procedimenti di famiglia.

Ammette l'intervento della nonna, altresì ravvisando un interesse concreto nella sua posizione di collocataria del minore e nel rapporto privilegiato con il nipote.

Per il tribunale di Roma: i nonni paterni intervengono nel procedimento sull'affidamento chiedendo di ripristinare la frequentazione con il nipote, ai sensi dell'art. 317-bis c.c.

Il Tribunale dichiara la propria incompetenza perché l'art. 38 disp. att. c.c. attribuisce tali domande al tribunale per i minorenni e costituisce norma speciale rispetto all'art. 473-bis.20 c.p.c..

Dispone, pertanto, la separazione della domanda degli ascendenti dal giudizio principale.

Conclusione

Ai fini dell'ammissibilità dell'intervento dei nonni nei procedimenti di famiglia, le tre pronunce evidenziano la necessità di valutare la natura della domanda proposta e le relative regole sulla competenza per materia, distinguendo tra richieste di frequentazione ex art. 317-bis c.c. e domande dirette all'adozione di provvedimenti sulla responsabilità genitoriale ex artt. 330 e 333 c.c.

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