Fino a quando il giudizio sia ancora pendente anche in grado di appello, ma non anche quando sia proposto ricorso per cassazione quale rimedio a critica vincolata, ove alla domanda di merito si sostituiscono i motivi di impugnazione.
In questi casi, il TpM può, semmai, valutare la sospensione del processo ex art 295 c.p.c. ove dalla decisione del giudice di legittimità dipenda la decisione della causa, ferma la possibilità di adottare provvedimenti provvisori e urgenti.