Il caso
Dopo 30 anni di matrimonio, la moglie chiede l’assegno di divorzio. Il marito denuncia all’Agenzia delle Entrate i redditi percepiti “in nero” dalla donna. Viene accertato il debito erariale.
Per il tribunale: dopo ampia istruttoria nega la richiesta, la moglie aveva percepito redditi rilevanti e non aveva dimostrato di avere contribuito alla formazione del patrimonio familiare o personale del coniuge né provato sacrifici professionali riconducibili alle scelte familiari.
Per la Corte di appello: conferma il rigetto dell’assegno e nega anche il diritto alla quota del TFR dell’ex marito.
Dice la Cassazione: il giudice può escludere uno squilibrio economico rilevante se indagini della Guardia di Finanza, dichiarazioni fiscali e testimonianze dimostrano che il richiedente ha svolto per anni un’attività remunerativa “in nero” e che i redditi dichiarati non sono compatibili con il tenore di vita. Vengono così meno l’inadeguatezza dei mezzi e la componente assistenziale dell’assegno.
Senza assegno divorzile, la domanda sulla quota del TFR non può essere esaminata.