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Di Maria Limongi
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Ha diritto all’assegno di divorzio il coniuge che per anni ha percepito rilevanti redditi non dichiarati da un’attività lavorativa “in nero”?

Cass. civ. Sez. I, 27 agosto 2026, n. 24798

Il caso

Dopo 30 anni di matrimonio, la moglie chiede l’assegno di divorzio. Il marito denuncia all’Agenzia delle Entrate i redditi percepiti “in nero” dalla donna. Viene accertato il debito erariale.

Per il tribunale: dopo ampia istruttoria nega la richiesta, la moglie aveva percepito redditi rilevanti e non aveva dimostrato di avere contribuito alla formazione del patrimonio familiare o personale del coniuge né provato sacrifici professionali riconducibili alle scelte familiari.

Per la Corte di appello: conferma il rigetto dell’assegno e nega anche il diritto alla quota del TFR dell’ex marito.

Dice la Cassazione: il giudice può escludere uno squilibrio economico rilevante se indagini della Guardia di Finanza, dichiarazioni fiscali e testimonianze dimostrano che il richiedente ha svolto per anni un’attività remunerativa “in nero” e che i redditi dichiarati non sono compatibili con il tenore di vita. Vengono così meno l’inadeguatezza dei mezzi e la componente assistenziale dell’assegno.

Senza assegno divorzile, la domanda sulla quota del TFR non può essere esaminata.

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