Quella del genitore che, senza il consenso dell’altro, sottragga a quest’ultimo il figlio per un periodo significativo, impedendogli l’esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò che rileva è che sia pregiudicato il rapporto di cura, le consuetudini e la comunanza di vita tra il figlio e l’altro genitore.
Nel caso di specie ciò è avvenuto avendo la madre trasferito unilateralmente la residenza del figlio da Roma a Taranto rendendo impossibile al padre qualsiasi forma di vigilanza o contatto con ostruzionismo diretto ad impedire incontri, finanche telefonici, comunque sottoposti a condizioni e limiti arbitrari.