L'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone ma non si estende alle utenze tutte e comunque alle spese che riguardano l'utilizzazione e la manutenzione di essa che, di regola, sono a carico del coniuge assegnatario.
E se le utenze non vengono volturate e restano intestate all'ex coniuge che continua a pagarle?
Egli può agire per ottenere: il rimborso delle somme pagate, la condanna dell’assegnatario alla voltura o al pagamento diretto (se la voltura non è possibile) e il pagamento ex art. 614 bis c.p.c. di una sanzione per ogni giorno di ritardo nella voltura o nel pagamento.