Chi chiede l'addebito per infedeltà deve provare l'avvenuto tradimento e che lo stesso ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza; colui che si difende deve provare la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale perché, ad esempio, quest'ultima pregressa.
Il "rimorso" e la richiesta di "aiuto a superare la crisi" del coniuge infedele esclude di per sé la preesistenza della crisi coniugale laddove l'eventuale tolleranza dell'infedeltà da parte del coniuge tradito non rileva attesa l'inderogabilità dei doveri coniugali.