Il lessico del mattino
Di Maria Limongi

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La scelta di frequentare o meno allora di religione: la rilevanza dell'ascolto del minore di anni 6.

Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 2023, n. 6802
La Corte d'Appello, sulla decisione relativa all'iscrizione all'ora di religione, aveva escluso l'ascolto della bambina perché troppo piccola per esprimere con capacità di discernimento una posizione autonoma e perché l'ascolto diretto l'avrebbe causato turbamento. La Corte di Cassazione, è di diverso avviso. Pur non applicando formalmente il nuovo Art. 473 bis 4 c.p.c. in tema di ascolto, ne richiama la ratio e le finalità:
  • la capacità discernimento sussiste in tutte le ipotesi in cui il minore sia in grado di cogliere dati, informazioni e stimoli provenienti dall'esterno, riguardanti la propria sfera esistenziale ed elaborarli secondo il proprio personale sentire, formandosi un proprio convincimento riguardo ad essi le sue esigenze e i suoi bisogni;
  • il limite individuato dalla legge di 12 anni è soltanto tendenziale e ben può essere oggetto di differente valutazione anche per minori di età inferiore.
La Corte di Appello, dunque, avrebbe dovuto ascoltare la bambina per meglio individuare le sue inclinazioni ed aspirazioni e per meglio comprendere le sue esigenze, ad esempio se le mancava la frequentazione dell'ora di religione insieme alla classe (che Ella aveva inizialmente avviato, sulla base della decisione del giudice di primo grado) e cosa Ella facesse nel (e come vivesse il) tempo in cui non era impegnata in tale attività scolastica.
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