Il lessico del mattino
Di Maria Limongi
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L'affettività del detenuto
Corte costituzionale, 26 gennaio 2024, n. 10 (art.18 della legge 26 luglio 1975,n 354)
29 gennaio 2024
Alla persona detenuta deve essere consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche al carattere sessuale, con il coniuge, la parte dell'Unione civile o la persona con lei stabilmente convivente vivente, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia. L'impossibilità per il detenuto di esprimere una normale affettività con il partner si traduce, altresì, in un pregiudizio per la persona nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità, esposte pertanto ad un progressivo impoverimento, è in ultimo a rischio della disgregazione.