No. Il pattuito accollo del mutuo (che non costituisce una forma di mantenimento del coniuge o dei figli) è riconducibile al contenuto accessorio della separazione costituendo espressione di libera autonomia contrattuale e come tale non suscettibile di modifica in sede di divorzio.
Solo gli accordi che disciplinano il contenuto necessario della separazione possono essere revocati e modificati ai sensi dell'attuale art. 473-bis 29, c.p.c. e, con riguardo ai coniugi, sono destinati ad essere superati dalla pronuncia di divorzio.