Introduzione
Il quadro normativo
Principi Fondamentali e Buone Prassi
Modelli di Mediazione Transfrontaliera e sfide
Prospettive Future e conclusioni
Introduzione
La crescente internazionalizzazione delle relazioni familiari ha comportato un aumento delle controversie transfrontaliere, in particolare nei casi di sottrazione internazionale di minori.
La mediazione familiare transfrontaliera si configura come uno strumento chiave per la prevenzione e la risoluzione amichevole di questi conflitti, garantendo il rispetto del superiore interesse del minore e promuovendo soluzioni condivise tra i genitori.
Il quadro normativo
La mediazione familiare rientra nei metodi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) ed è stata introdotta, a livello internazionale ed europeo, da strumenti normativi come la Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civile della sottrazione internazionale di minorenni e la Convenzione dell'Aia del 1996 sulla giurisdizione, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione in relazione alla responsabililtà genitoriale e misure per la protezione dei fanciulli.
L’articolo 7 della Convenzione dell’aia del 1980, infatti, prevede che le Autorità Centrali debbano cooperare tra di loro e promuovere la cooperazione tra le competenti autorità dei rispettivi Stati, al fine di assicurare l’immediato ritorno del minore e dare attuazione agli altri obiettivi della Convenzione. In particolare, al paragrafo 2 c) la Convenzione prevede che le Autorità Centrali, direttamente o tramite intermediari, adottino misure adeguate al fine di assicurare il ritorno volontario del minore o promuovere una soluzione amichevole delle controversie.
Pertanto, l’Autorità Centrale “richiesta” prenderà contatti con genitore sottraente/rispondente nell’ottica di verificare la possibilità di raggiungere un accordo, informando lo stesso circa i servizi accessibili, tra i quali mediazione familiare.
L’art. 31 b), della Convenzione dell’Aja del 1996 sulla giurisdizione, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione in relazione alla responsabilità genitoriale e misure per la protezione dei fanciulli contiene delle previsioni ancora più specifiche in quanto stabilisce che le Autorità Centrali degli Stati aderenti, direttamente o tramite autorità pubbliche o altri organismi, assumano ogni iniziativa appropriata per “facilitare, tramite la mediazione, la conciliazione o procedimenti analoghi, soluzioni concordate per la protezione della persona o della proprietà del minore nelle situazioni in cui si applica la Convenzione 1”
Inoltre, il Regolamento UE 2019/1111 (Bruxelles II ter) all’art. 25, ha rafforzato il ruolo della mediazione, prevedendo espressamente che: “quanto prima possibile e in qualsiasi fase del procedimento, l’autorità giurisdizionale provvede, direttamente o, se del caso, con l’assistenza delle autorità centrali, a invitare le parti a valutare se siano disposte a ricorrere alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, a meno che ciò non vada contro l’interesse superiore del minore, non sia appropriato nel caso specifico o non ritardi indebitamente il procedimento”.
L’art. 79, lett. g), poi, annovera tra i compiti delle Autorità Centrali “richieste” la facilitazione di un “accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie”.
La nota esplicativa del Regolamento (UE) 2019/2011 dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza2 sottolinea la necessità “di ricondurre a sistema l’istituto della mediazione transfrontaliera, stabilire a livello nazionale le condizioni alle quali divenire mediatori familiari e mediatori familiari transfrontalieri, investire sulla formazione e supportare i giudici nell’obbligo imposto dal regolamento di invitare le parti a valutare se siano disposte a ricorrere alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie”.
Lo scorso 7 gennaio 2025, sono state pubblicate le “LINEE GUIDA PER LA TRASMISSIONE DI RICHIESTE ALL’AUTORITÀ CENTRALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 25, 27, 29, 80 e 82 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/1111” (link al documento in allegato), elaborate nella cornice del progetto europeo EJN - Italian Network 2.0: Building Bridges and New Roadmaps “(EJNita 2.0)”, coordinato dal Ministero della Giustizia e volto a rafforzare la dimensione italiana della Rete giudiziaria europea.
Nel commento all’art. 25, le Linee Guida pongono l’accento sulle differenze tra la mediazione familiare transfrontaliera e la mediazione familiare “puramente interna” nonché sulla figura peculiare del mediatore familiare transfrontaliero, portatore di una professionalità specifica, ma non ancora contemplata dal nostro ordinamento né richiamata dal D.M. n. 151/2023.
Proprio ai fini di un’efficace attuazione di cui all’art. 25 del Regolamento Bruxelles II ter, si dà atto dello svolgimento del primo corso di alta formazione in mediazione familiare transfrontaliera, patrocinato dall’Autorità centrale Italiana, all’esito del quale sono state formate 12 mediatrici familiari transfrontaliere.
Principi Fondamentali e Buone Prassi
La mediazione familiare transfrontaliera si basa su principi comuni anche alla mediazione familiare interna quali volontarietà, imparzialità, indipendenza dei mediatori e riservatezza enucleati nella Guida alle Buone Prassi sulla Mediazione3.
A fronte della particolare complessità delle controversie transfrontaliere - che presuppongono l’interazione tra due sistemi giuridici, due culture, lingue differenti, distanza tra le parti e tempi contingentati - il mediatore familiare internazionale deve essere dotato di una formazione specialistica che tenga conto anche dei fattori di rischio specifici.
La mediazione nei casi di sottrazione internazionale di minorenni, solitamente, si svolge nel Paese di “rifugio4” ovvero nel Paese in cui è incardinato il procedimento dinanzi al Tribunale.
Le buone prassi evidenziano l'importanza della co-mediazione, con la presenza di mediatori dotati di differenti competenze professionali e linguistiche, e della rapidità del processo per evitare ritardi nelle decisioni giudiziarie.
La Dichiarazione di Wroclaw del 2007 sulla Mediazione delle Controversie Bi-nazionali riguardanti le Questioni tra Genitori e Figli5 raccomanda che la mediazione sia:
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Bilingue: secondo un modello di co-mediazione nel quale ciascun mediatore parla fluentemente la lingua di uno dei mediandi;
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Binazionale: un mediatore per ciascun paese d’origine dei mediandi;
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Bigenere: un mediatore per ciascun genere;
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Biprofessionale: un mediatore esperto in materie umanistiche/psicosociali, un mediatore esperto in campo giudico;
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Immediata: entrambi i mediatori devono essere disponibili a condurre una mediazione entro una o due settimane dal conferimento dell’incarico.
Modelli di Mediazione Transfrontaliera e sfide
Diverse organizzazioni hanno sviluppato modelli di mediazione transfrontaliera, tra cui Reunite nel Regno Unito, IKO nei Paesi Bassi e MiKK in Germania.
Questi schemi prevedono incontri intensivi di mediazione, suddivisi in sessioni di circa tre ore ciascuna, da svolgersi nell’arco di due o tre giorni.
Originariamente, la mediazione aveva luogo soltanto in presenza ma, negli anni successivi alla pandemia, molti mediatori hanno sfruttato i benefici connessi all’utilizzo della tecnologia che consente, altresì, di realizzare la mediazione anche laddove un genitore non sia in grado di viaggiare, ad esempio, in ragione dei costi, di eventuali denunce o procedimento penali pendenti nel paese di destinazione etc.
Il fattore tempo è un elemento fondamentale poiché la mediazione deve iniziare tempestivamente, procedere con speditezza e tenere conto delle date delle udienze previste nei procedimenti ai sensi della Convenzione dell’Aia del 19806. Conseguentemente, i servizi di mediazione devono essere attrezzati ad avviare e programmare le sessioni di mediazione con breve preavviso, spesso anche nei fine settimana antecedenti le udienze per evitare doppi costi di trasferimento e consentire che gli eventuali accordi possano essere sottoposti ai legali delle parti prima dell’udienza7.
La mediazione, infatti, non deve comportare ritardi nei procedimenti di rimpatrio già avviati ai sensi della Convenzione dell’Aia e ciò richiede che le parti siano informate quanto prima della possibilità di ricorso a tale strumento.
Una delle sfide principali della mediazione transfrontaliera è costituita dalle differenze culturali e religiose fra i genitori che possono ripercuotersi sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale come, ad esempio, in relazione all’educazione dei figli ovvero anche alle modalità di comunicazione tra loro e con il mediatore8.
Proprio in tale ottica, i modelli i principali modelli di mediazione transfrontaliera prevedono il coinvolgimento di mediatori che abbiano la stessa provenienza o, comunque, la stessa lingua madre di ciascuno mediandi, anche nell’ottica di scongiurare il rischio di incomprensioni. Qualora ciò non sia possibile, si rende necessaria la partecipazione di interpreti.
La distanza tra lo Stato di residenza abituale del minore - che è quello in cui risiede il left behind parent - e lo Stato in cui il minore è stato portato (c.d. di rifugio) può essere notevole ed influire, oltreché sull’organizzazione pratica delle sessioni di mediazione, sui contenuti dell’eventuale accordo di mediazione che potrebbe dover tenere conto della persistenza di tale fattore nella gestione pratica dell’affidamento e delle modalità di frequentazione del figlio.
La pendenza di una denuncia o di procedimento penale nei confronti del genitore sottraente può essere un elemento rilevante di cui occuparsi nel corso del processo di mediazione anche per i possibili risvolti indesiderati sulle procedure di rimpatrio. Infatti, alcuni Paesi negano l’emissione di un ordine di ritorno nei casi in cui il taking parent rischi l’arresto (o l’applicazione di misure analoghe), una volta giunto nel paese di residenza abituale per ivi ricondurvi il bambino.
La Guida alle Buone Prassi9, sul presupposto che i costi della mediazione transfrontaliera non dovrebbero rappresentare un ostacolo al suo utilizzo, suggerisce che gli Stati prendano in considerazione la possibilità di mettere a disposizione fondi volti a coprire o contenere le spese della mediazione (e/o dei trasferimenti da un Paese all’altro) nei casi di sottrazione internazionale di minori.
Prospettive Future e conclusioni
In Italia, la mediazione familiare transfrontaliera è ancora poco utilizzata, nonostante il crescente riconoscimento della sua importanza da parte della giurisprudenza.
Si tratta di uno strumento che può condurre a soluzioni efficaci e sostenibili per la risoluzione delle controversie familiari internazionali, avuto riguardo alle questioni specifiche delle coppie transfrontaliere.
La sua promozione, attraverso adeguati strumenti normativi e buone prassi, è essenziale per garantire il benessere dei minori coinvolti e facilitare accordi duraturi tra i genitori, nel rispetto delle diverse legislazioni nazionali, riconosciuti ed eseguibili in tutti gli stati coinvolti.
Le Linee Guida per la trasmissione di richieste all’Autorità Centrale ai sensi degli articoli 25, 27, 29, 80 e 82 del REG (UE) 2019/1111 così come il primo corso di alta formazione in mediazione familiare transfrontaliera, patrocinato dalla stessa Autorità Centrale Italiana, aprono la strada ad una più diffusa applicazione di questa risorsa anche nel nostro ordinamento.
Firenze, 31 gennaio 2025
1 Si veda l’art. 31b) della Convezione del 19 Ottobre 1996 sulla Giurisdizione, la Legge Applicabile, il Riconoscimento, l’Esecuzione e la Cooperazione sulla Responsabilità Genitoriale e le Misure di Protezione dei fanciulli reperibile sul sito: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
2 Nota esplicativa del Regolamento 2019/1111-Bruxelles II ter, Autorità Garante per L’Infanzia e l’Adolescenza, consultabile sul sito: https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2022-10/nota-esplicativa-regolamento-2019-1111-Bruxelles-II-ter-web.pdf
3 Guide to Good Practice under the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction. Mediation, Hague Conference on Private International Law, 2012, consultabile sul sito: https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6561
4 Per Paese di rifugio si intende il Paese in cui il genitore che opera la sottrazione internazionale di minore conduce il figlio.
5 Consultabile sul sito: https://www.europarl.europa.eu/pdf/agora/20071008_breslau_en.pdf
6 G. Barca, M. Ghigliazza, La mediazione familiare nei procedimenti di sottrazione internazionale dei minori, in L’Osservatorio sul diritto di famiglia, gennaio-agosto 2028, pp. 18-22
7 Responsabilità genitoriale in contesto transfrontaliero e sottrazione di minori, consultabile sul sito Academy of European Law (ERA) all’indirizzo: https://www.era-comm.eu/EU_Civil_Justice_Training_Modules/kiosk/courses/Family_Law_Module_2_IT/Thematic%20Unit%203/kiosk/dokuments/Print_Thematic_unit_3.pdf
8Ibidem
9 Guide to Good Practice under the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction. Mediation, ibidem