Approfondite le disposizioni
generali, prosieguiamo con il procedimento esaminando le disposizioni
comuni al giudizio di primo grado.
Partiamo dalla competenza per territorio prevista,
in via generale dall’art. 473-bis.11 (Titolo IV bis, Capo II, Sezione I)
e, per i procedimenti relativi alla crisi familiare, dalla disposizione
speciale di cui all’art. 473-bis.47 (Titolo IV bis, Capo III, Sezione
II).
Entrambe le norme danno attuazione al principio di delega contenuto
nell’art. 1, comma 23, lett. d), prima parte, l. n. 206/2021 che
stabiliva di “procedere al riordino dei criteri di competenza
territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente
quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in
cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della
proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento”.
In tale contesto di riordino, la residenza abituale del minore
diventa il criterio di competenza territoriale centrale in tutti i
procedimenti – instaurati dal 1° marzo 2023 – in cui devono essere prese
decisioni a lui relative, anche nel contesto della crisi familiare
della separazione, del divorzio e dello scioglimento delle unioni
civili.
Il diritto alla stabilità del minore al fine di garantire il suo
preminente interesse affinché le sue questioni siano decise dal giudice a
lui più vicino, è definitivamente sancito: la riforma ha introdotto un
vero e proprio Foro del minore, prevalente su ogni altro.
Competenza per territorio nei procedimenti che riguardano il minore
Art. 473-bis.11 (Competenza per territorio).
- Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati
provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del
luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato
trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è
competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del
minore prima del trasferimento.
In tutti gli altri casi si applicano le
disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione
II del capo III del presente titolo.