Sì, ma per il periodo successivo all’intervenuta separazione dei coniugi, salvo l’accollo dello stesso.
Invece, il pagamento integrale del mutuo cointestato effettuato da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio rientra nei doveri di collaborazione, solidarietà ed assistenza reciproca tra i coniugi e non è, pertanto, ripetibile.