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Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare negli articoli 570 e 570-bis del codice penale
La violazione delle obbligazioni di mantenimento verso il coniuge o verso i figli trova oggi la sua esclusiva sede sanzionatoria negli articoli 570 e 570-bis del codice penale (all’interno dei delitti contro l'assistenza familiare).
L’art. 570 è la norma che da sempre presidia nel codice penale la violazione delle obbligazioni di assistenza familiare.
L’art. 570-bis è stato invece inserito nel codice penale dall’art. 2, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo. 1° marzo 2018, n. 21. Tale disposizione ha inserito nel codice penale l’art. 3-bis nel quale si prevede in applicazione di intuitive regole generali di garanzia per i destinatari delle norme penali il principio di riserva di codice in materia penale (“Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”. Proprio in forza di tale principio sono stati abrogati espressamente dallo stesso decreto legislativo sia il reato previsto all’art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 sul divorzio come inserito dall’art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (“Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 delle presente legge si applicano le pene previste nell’art. 570 del codice penale”), sia l’art. 3 della legge 14 febbraio 2006, n. 4 sull’affidamento condiviso dei figli (“In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970. n. 898”).
A seguito di tali ultime abrogazioni le uniche norme alle quali, quindi, occorre fare riferimento in materia di violazione degli obblighi di mantenimento sono l’art. 570 e l’art. 570-bis del codice penale.
Art. 570.
Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
Art. 570-bis.
Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.