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LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA®
UDIENZA PRESIDENZIALE DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

I

Il quadro normativo

Con l’espressione “udienza presidenziale” ci si riferisce all’udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale (ovvero ad un giudice da lui delegato) nella fase iniziale del processo contenzioso di separazione o di divorzio nella quale vengono assunti i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti necessari a tutela dei coniugi e dei figli.

Esigenze di razionalità e buon senso imporrebbero un’unica disciplina giuridica della fase presidenziale, sia per il processo di separazione che per quello di divorzio. In verità la separazione e il divorzio hanno trovato finora la loro disciplina giuridica in fonti differenziate. Il codice di procedura civile si occupa della separazione, mentre il divorzio ha le sue fonti normative nella legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni.

Nonostante queste diverse fonti normative, si deve, però, ricordare che le norme che regolamentano la fase presidenziale sul divorzio hanno costituito per moltissimo tempo (esattamente dal 1987 al 2005) il contenitore normativo di riferimento anche della fase presidenziale della separazione. L’udienza presidenziale fu disciplinata nel divorzio in modo sufficientemente articolato per la prima volta con la riforma del 1987 dell’art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, prevedendosi (nei primi dieci commi) tutti gli adempimenti con i quali il presidente del tribunale conduce la fase presidenziale, emana i provvedimenti urgenti nell’interesse dei coniugi e dei figli e rimette le parti davanti al giudice istruttore per la prosecuzione della causa. Ebbene questa disciplina della fase presidenziale divorzile ha trovato applicazione anche nel processo di separazione in virtù dell’art. 23 della legge 4 marzo 1987, n. 74 che, del tutto ragionevolmente, dichiarava applicabile la disciplina processuale del divorzio anche al processo di separazione, ma “fino alla riforma del codice di procedura civile”.

Nel 2005 (Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80) intervenne la riforma sia della parte del codice di procedura civile che riguarda il processo di separazione (nuovi articoli 706 – 711 c.p.c.) sia, in parte, dell’art. 4 della legge sul divorzio (allineato nella fase introduttiva a quello della separazione) con la conseguenza che da allora – stando all’interpretazione letterale del testo dell’art. 23 della legge 74/87 – sono tornati ad essere vigenti due ambiti normativi diversificati per la fase presidenziale del processo di separazione e per quella del processo di divorzio.

Nonostante la irragionevolezza di questa diversificazione normativa (in alcuni punti molto evidente[1]) la prassi giudiziaria (con l’avallo sostanziale della dottrina) continua ad applicare in linea generale le più articolate regole processuali divorzili considerandole sostanzialmente sovrapponibili alle norme del codice di procedura civile. Tuttavia la differenza normativa esiste e meriterebbe di essere del tutto eliminata dandosi vita ad un sistema introduttivo formalmente uniforma.

Si riportano di seguito – affinché se ne possano confrontare bene le differenze e le uniformità - le norme (nel testo introdotto alla riforma processuale del 2005) che interessano la fase presidenziale nella legge sul divorzio e nel codice di procedura civile.

DIVORZIO

SEPARAZIONE

Legge sul divorzio

Art. 4 (commi 1-10)

1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo […] in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.

3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.

5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.

Codice di procedura civile

Art. 706

(Forma della domanda)

1. La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

2. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.

7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

Art. 707.

(Comparizione personale delle parti)

1. I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.

2. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.

3. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Art. 708.

(Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente)

1. All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

2. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

3. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.

4. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.

9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.

10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Art. 709.

(Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza)

1. L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

2. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a metà.

3. Con l'ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

4. I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.

Art. 5, comma 9

I coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni altra documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenere di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.


[1] Si pensi per esempio alla domanda congiunta di divorzio che, in base a quanto dispone l’art. 4, co. 1 legge divorzio può essere presentata al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge, a differenza della separazione consensuale dove una analoga previsione non è indicata. Oppure anche alla previsione solo nella legge sul divorzio (ma applicata pacificamente nella prassi anche alla separazione) che “L’appello è deciso in camera di consiglio” (art. 4, co. 12 legge divorzio).

Gianfranco Dosi
Lessico di diritto di famiglia