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LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA®
SPESE STRAORDINARIE - Aggiornamento a cura dell'avv. Matilde Giammarco - Settembre 2022

I

Il dovere di mantenimento come comprensivo delle spese straordinarie - (Aggiornamento Cass. Civ. sez. VI , 10 maggio 2022, n. 14813)

La giurisprudenza ha costantemente affermato il principio in base al quale “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole secondo il precetto contenuto nell’art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (Cass. civ. Sez. I, 18 settembre 2013, n. 21273; Cass. civ. Sez. I, 6 novembre 2009, n. 23630; Cass. civ. Sez. I, 22 marzo 2005, n. 6197; Cass. civ. Sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974; Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).

L’ampiezza delle obbligazioni genitoriali verso i figli è oggi riaffermata a livello normativo nell’art. 315-bis c.c. (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 8, della legge 10 dicembre 2012, n. 219 di riforma della filiazione) dove – nella prospettiva del diritto dei figli, più che dei doveri dei genitori - si afferma che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Nel corso della vita in famiglia i genitori assolvono a questi oneri concordando tra loro le spese per i figli nella misura resa possibile dalle rispettive capacità economiche e da quelle della famiglia in linea con quanto prevede l’art. 316-bis c.c. (già art. 148 c.c. prima delle modifiche di cui al D. Lgs 28 dicembre 2013, n. 154) a norma del quale i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Eventuali contrasti nella famiglia unita si risolvono nella negoziazione quotidiana tra i genitori o al più con il ricorso al procedimento di cui all’art. 316, secondo e terzo comma, c.c. che è, però, di assoluta infrequenza statistica.

Viceversa, numerosi sono i problemi di distribuzione e di suddivisione delle obbligazioni verso i figli per far fronte alle loro esigenze di mantenimento, educazione, istruzione e assistenza si pongono in caso di separazione della coppia genitoriale. In tal caso valgono le regole indicate nell’art. 337-ter c.c. secondo cui, in difetto di un accordo tra i genitori, le modalità di attuazione dell’obbligazione di mantenimento verso i figli sono decise dal giudice il quale “stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” (art. 337-ter c.c.).

Il sistema più semplice – e più utilizzato - per suddividere tra i genitori le obbligazioni di mantenimento verso i figli è quello di prevedere a carico di uno dei genitori un contributo fisso per le spese cosiddette “ordinarie” (contributo che viene versato al genitore presso il cui domicilio il figlio minore resta ad abitare) e una quota di contribuzione a titolo di partecipazione alle cosiddette spese “straordinarie”, a carico di entrambi i genitori, spesso in uguale percentuale (per esempio al 50% ciascuno), ma molte volte anche in percentuali differen­ziate a seconda dei rispettivi redditi (ad esempio l’80% a carico di un genitore e il 20% a carico dell’altro).

Sul punto della suddetta ripartizione recente giurisprudenza di legittimità conferma che in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti Cass. Civ. sez. VI , 10 maggio 2022, n. 14813.

Al di là della percentuale di riparto, qualsivoglia suddivisione, elencazione delle spese straordinarie ha prodotto notevoli dubbi interpretativi ed è stata motivo di incremento della conflittualità tra i genitori

Gianfranco Dosi
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Lessico di diritto di famiglia