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LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA®
SOTTRAZIONE DI MINORENNI

I

Quali sono i reati di “sottrazione” di minorenni previsti nel codice penale a presidio delle funzioni genitoriali?

Nell’ambito dei delitti contro l’assistenza familiare il codice penale prevede alcune fattispecie (distribuite negli articoli 573, 574 e 574-bis) caratterizzate da comportamenti di “sottrazione” di un minorenne ai genitori esercenti quella che il codice penale chiamava “potestà dei genitori” e che ora è stata ridefinita come “responsabilità genitoriale” (espressione che ha sostituto ovunque quella di “potestà dei genitori” in base a quanto disposto dall’art. 93, comma 1, lettera p, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 di attuazione della legge 28 dicembre 2012, n, 219 di riforma della filiazione).

Secondo l’impostazione del codice penale costituisce reato “sottrarre” un minore di età al genitore che esercita la responsabilità genitoriale, cioè – in linea di prima approssimazione e salvo a precisare meglio l’elemento materiale del reato - allontanarlo dal genitore ovvero condurlo e trattenerlo lontano da lui in modo da impedire od ostacolare l’esercizio delle funzioni genitoriali. E’ molto evidente pertanto che si tratta di un delitto che vede in via primaria leso proprio l’esercizio della genitorialità e in questo senso è certamente coerente la collocazione dei reati di “sottrazione” nell’ambito di quelli contro la famiglia (titolo XI del libro secondo del codice penale).

La lesione delle funzioni genitoriali appare sistematicamente richiamata nella giurisprudenza (Cass. pen. Sez. VI, 15 ottobre 2009, n. 42370; Cass. pen. Sez. VI, 4 marzo 2002, n. 11415).

È opportuno, in ogni caso, ricordare che i comportamenti di “sottrazione” hanno anche la loro vittima nello stesso minore sottratto all’esercizio della funzioni di cura, di vigilanza di orientamento e di custodia per lui essenziali esercitate dai genitori. Il principio è stato molto opportunamente ribadito da Cass. pen. Sez. VI, 6 febbraio 2014, n. 17799 che, con riferimento al reato di sottrazione di un minore infraquattordicenne ha osservato che “la sottrazione di un minore degli anni quattordici al genitore esercente la responsabilità genitoriale o la sua ritenzione contro la volontà di questi, come previste dall’art. 574, comma 1, c.p. proteggono lo stesso bene giuridico incentrato sulla protezione degli interessi del minore, interferendo sui suoi diritti e distogliendolo dalle direttive a lui impartite dal genitore”. La natura plurioffensiva era stata già affermata molto chiaramente anche Cass. pen. Sez. V, 8 luglio 2008, n. 37321 e da Cass. pen. Sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 20950) sulla base della stessa considerazione e cioè che con tali reati si lede non soltanto il diritto di chi esercita le responsabilità genitoriali, ma anche quello del figlio a crescere nel rapporto con entrambi i genitori. Anche la giurisprudenza di merito ha espresso le stesse valutazioni: per esempio Pret. Rovereto, 19 maggio 1999 già in passato aveva messo bene a fuoco come il bene giuridico tutelato delle norme in questione andasse individuato anche nell’interesse dello stesso minore a ricevere l’educazione e la guida da parte dei genitori; mentre più recentemente Trib. Trento, 1 aprile 2011 ha affermato che le fattispecie di “sottrazione” si presentano come lesive sia dell’interesse del figlio a crescere con il sostegno e la guida di entrambi i genitori, sia del genitore stesso che vede, così, profondamente menomata la possibilità di esercitare pienamente la potestà genitoriale instaurando e coltivando un rapporto con la propria prole che sia connotato da cura, assistenza, affettività e supporto educativo.

Sono quattro i comportamenti specifici di “sottrazione” che - con severità sanzionatoria progressiva - il codice penale prevede come reati, tenendo presente che per motivi di completezza le norme accomunano ai genitori - tra i soggetti a cui il minore viene sottratto e quindi, come si vedrà, tra i titolari del diritto di querela - anche altri soggetti (tutore, curatore, responsabili della custodia e della vigilanza di soggetti incapaci).

1. In primo luogo (sottrazione consensuale di minore ultraquattordicenne) il comportamento di chi sottrae ai genitori con il suo consenso un minore che ha compiuto i quattordici anni (art. 573, punito, a querela del genitore – o del tutore - con la reclusione fino a due anni).

2. In secondo luogo (sottrazione di minore infraquattordicenne o di una persona incapace per infermità) il comportamento di chi sottrae ai genitori o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia un minore degli anni quattordici (consenziente o meno che sia) o di una persona incapace per infermità (art. 574, primo comma, punito, a querela del genitore – o degli altri soggetti responsabili della custodia e della vigilanza - con la reclusione da uno a tre anni).

3. In terzo luogo (sottrazione di un minore ultraquattordicenne avvenuta senza il suo consenso e cioè con inganno, con minaccia o con violenza) il comportamento di chi sottrae ai genitori un minore che ha compiuto i quattordici anni senza il suo consenso (art. 574, secondo comma, anch’esso punito, a querela del genitore o del tutore, con la reclusione da uno a tre anni), in concorso s’intende con i più gravi eventuali reati cui il comportamento in questione è finalizzato e collegato (per esempio con il sequestro di persona come una consolidata giurisprudenza prevede: Cass. pen. Sez. V, 3 aprile 2014, n. 15366; Cass. pen. Sez. V, 4 novembre 2010, n. 6220; Cass. pen. Sez. I, 2 dicembre 2008, n. 47544; Cass. pen. Sez. V, 20 febbraio 2008, n. 21954; Cass. pen. Sez. VI, 12 febbraio 2007, n. 14102; Cass. pen. Sez. V, 20 settembre 2001, n. 38438; Cass. pen. Sez. V, 26 ottobre 2001, n. 1303; contra Cass. pen. Sez. VI, 6 dicembre 2011, n. 48744 che ha ritenuto sussistente nel rapimento di un bambino di pochi mesi il solo reato di sequestro di persona).

4. In quarto luogo (sottrazione con conduzione o trattenimento del minore all’estero) il comportamento di chi sottrae un minore di età al genitore esercente la responsabilità genitoriale conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore (art. 574-bis, aggiunto nel codice dalla lettera b del comma 29 dell’art. 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94 contenente disposizioni in materia di sicurezza pubblica e punito d’ufficio con la reclusione da uno a quattro anni o – se commesso dal genitore di un minore ultraquattordicenne consenziente - da sei mesi a tre anni). Quest’ultima disposizione si è resa necessaria in relazione all’aumento dei comportamenti di sottrazione registrato negli ultimi anni e ed ha già provocato l’intervento della Corte costituzionale chiamata a valutare la dedotta illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, consegua di diritto la sospensione della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto; la Corte ha ritenuto inammissibile la questione mancando nell’ordinanza di rimessione ogni elemento da cui poter valutare la rilevanza della questione (Corte cost. 20 giugno 2013, n. 150). In relazione, invece, alle condotte sanzionate dall’arrt. 574-bis a giurisprudenza (Cass. pen. Sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 45266) ha chiarito gli elementi della fattispecie di cui all'art. 574-bis c.p. circoscrivono in modo razionale e chiaro le condotte punibili, consistenti nella abductio, ovvero nel trattenimento del minore all'estero, con conseguente impedimento dell'esercizio della potestà genitoriale da parte del soggetto legittimato al suo esercizio. Tali condotte punibili, abductio e trattenimento, hanno dunque rilievo ove il minore venga condotto o trattenuto al di fuori del territorio dello Stato.

Nelle norme del codice penale in materia di “sottrazione” di minorenni è anche contenuta la previsione di una attenuante specifica se la sottrazione consensuale del minore o della minore che ha compiuto i quattordici anni avviene per fine di matrimonio e di un’aggravante se avviene per fine di libidine (art. 573, secondo comma) anche se queste circostanze – che una volta costituivano il ratto per fine di matrimonio (abrogato art. 522 c.p.) o per fine di libidine (abrogato art. 523 c.pc.) – sono confluite da tempo nella più moderna normativa di contrasto agli abusi sessuali introdotta con la legge 15 febbraio 1996, n. 66 che ha, appunto, abrogato le fattispecie datate sopra richiamate. I delitti di “sottrazione”, come detto, concorreranno con quelli contro la persona eventualmente anche realizzati. In ogni caso, benché desueta e fortemente stridente con i valori attuali, l’attenuante della sottrazione dell’ultraquattordicenne consenziente per fine di matrimonio trova ancora applicazione.

Preme in questa sede osservare che, sebbene le norme sopra richiamate utilizzino, per riferirsi all’autore del reato, l’avverbio “chiunque”, l’applicazione di queste disposizioni e la loro problematicità è per lo più riferita oggi a comportamenti di sottrazione commessi principalmente da parte di un genitore nei confronti dell’altro. È pur vero, naturalmente, che la sottrazione può essere effettuata da chiunque (come potrebbe avvenire per esempio nei casi di sequestro di un minore a scopo di estorsione) o nei casi di sottrazione ai genitori effettuata da parte di un parente, ma è evidente che i profili problematici maggiormente collegati al diritto di famiglia si concentrano nella “sottrazione” di un figlio avvenuta ad opera di un genitore nei confronti dell’altro nel contesto della conflittualità della vita di coppia soprattutto dopo la separazione.

Pertanto l’analisi dei reati di “sottrazione” si concentrerà soprattutto nei comportamenti lesivi dell’esercizio delle funzioni genitoriali cono riferimento soprattutto al comportamento di uno dei genitori che ostacola o impedisce l’esercizio pieno delle funzioni genitoriali dell’altro genitore; funzioni che trovano una buona sintesi nella nuova espressione della “responsabilità genitoriale”.

Gianfranco Dosi
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Lessico di diritto di famiglia