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LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA®
SIMULAZIONE DI SEPARAZIONE

I

Simulazione e nullità del negozio apparente

Pacificamente si ritiene che la simulazione costituisca un’operazione negoziale di divergenza consapevole e concordata tra una volontà effettiva, ma tenuta ben celata (per esempio quella di eludere le norme fiscali) e una dichiarazione esteriore rivolta ad un obiettivo fittizio e non voluto (per esempio la separazione coniugale).

Nonostante ciò, nessun vizio della volontà affligge il negozio simulato. Entrambi i soggetti dell’accordo simulato vogliono la complessa operazione che mettono in scena.

Potranno non volere l’atto che pongono in essere (simulazione assoluta) o volere qualcosa di totalmente o parzialmente diverso dell’operazione che compiono (simulazione relativa); ma certamente non vogliono raggiungere il risultato che appare.

Secondo molti il negozio simulato sarebbe nullo proprio per la divergenza tra la volontà dichiarata e la volontà effettiva. Altri sostengono che sarebbe nullo per mancanza di causa. Quest’ultima appare essere l’opinione prevalente in giurisprudenza secondo cui “l’azione di simulazione sia assoluta che relativa, è diretta ad accertare la nullità del negozio apparente perché, in ogni caso, privo di causa per mancanza dello scopo economico sociale cui il contratto simulato è destinato”, e la nullità è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c. (così recentemente Cass. Civ. Sez. VI, 10 maggio 2016, n. 9401).

Qualificata come nullità la conseguenza della simulazione, si dovrebbero anche affrontare i problemi aperti da Cass. civ. Sez. Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242 che hanno affermato il principio secondo il quale il giudice innanzi al quale sia stata proposta una qualsiasi impugnativa negoziale ha l'obbligo di rilevare e dichiarare l'esistenza di una qualsiasi altra causa di nullità negoziale. La "rilevazione" "ex officio" delle nullità negoziali sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, è quindi sempre obbligatoria per il giudice. Per questo è stato successivamente affermato che non è viziata da ultra-petizione la decisione del giudice che, in caso di domanda di accertamento della simulazione di un contratto di compravendita, abbia dichiarato la nullità del contratto per un’altra ragione (nella specie per violazione del divieto di patto commissorio), essendo tale decisione giustificata dall'obbligo di rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità (Cass. Civ. Sez. III, 27 ottobre 2015, n. 21775). Il principio potrebbe certamente spingersi fino al punto di consentire al giudice di dichiarare d’ufficio la simulazione ove sia stata azionata un’altra pretesa di annullamento del contratto.

La soluzione potrebbe essere diversa se si aderisse alla posizione della dottrina dominante secondo cui la simulazione non determina la nullità ma solo l’inefficacia dell’accordo simulatorio, dal momento che è prevista l’inopponibilità della simulazione ai terzi in buona fede che vantano diritti nei confronti del titolare apparente (art. 1415 c.c.), effetto che non potrebbe sussistere se il negozio simulato fosse nullo. Tuttavia la giurisprudenza, come si è detto, ritiene che l’azione di simulazione sia in sostanza un’azione di nullità. Il che comporta che il giudice potrebbe dichiarare anche d’ufficio la simulazione sempre che sia portata alla sua attenzione una qualsiasi impugnazione negoziale.

In ogni caso, nullità o inefficacia che sia, la simulazione - per quanto necessario precisare in questa sede - non può avere effetti tra le parti e nemmeno nei confronti dei terzi che possono sempre far valere la simulazione quando pregiudica i loro diritti.

In caso di simulazione relativa, è opportuno ricordare che i requisiti di forma e di sostanza richiesti dall’art, 1414, comma 2, c.c. devono sussistere nel negozio dissimulato. Affinché il contratto dissimulato sia produttivo di effetti, l’atto dissimulato deve presentare tutti i requisiti di sostanza richiesti: contenuto lecito, possibile, determinato o determinabile. Ugualmente per i requisiti di forma. Per esempio nel caso di una donazione occultata da una fittizia compravendita sono rispettati i requisiti di forma se la compravendita è stipulata dal notaio alla presenza di due testimoni.

Non bisogna poi confondere il negozio simulato da quello indiretto. Nel primo caso la volontà dichiarata o non esiste affatto (simulazione assoluta) o è diversa da quella effettiva (simulazione relativa). Viceversa il negozio indiretto è realmente voluto e non pone alcun problema di simulazione (Cass. civ. Sez. II, 21 ottobre 2015, n. 21449; Cass. civ. Sez. II, 17 novembre 2010, n. 23215; Cass. civ. Sez. III, 6 aprile 2006, n. 8098; Cass. civ. Sez. I, 26 febbraio 1999, n. 1671; Cass. civ. Sez. III, 21 dicembre 1984, n. 6650).

Gianfranco Dosi
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Lessico di diritto di famiglia