I
La natura dichiarativa della sentenza di accertamento della paternità
Secondo quanto dispone il primo comma dell’art. 277 c.c. (Effetti della sentenza) “La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento”, il che significa che la sentenza del tribunale produce gli stessi effetti del riconoscimento spontaneo.
Proprio per questo motivo la giurisprudenza riconosce la natura dichiarativa della sentenza (che è, quindi, sentenza di accertamento) e quindi la decorrenza retroattiva degli effetti al momento della nascita (ex tunc). Si tratta degli stessi effetti retroattivi riconosciuti alla sentenza che dichiara per esempio la nullità. Viceversa se fosse attribuita alla sentenza natura costitutiva gli effetti decorrerebbero dalla data della sentenza (ex nunc).
Il principio è stato sempre pacificamente riconosciuto (Cass. civ. Sez. VI , 14 luglio 2016, n. 14417;Cass. civ. Sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652; Cass. civ. Sez. I, 4 novembre 2010, n. 22506; Cass. civ. Sez. I, 6 novembre 2009, n. 23630; Cass. civ. Sez. I, 23 novembre 2007, n. 24409; Cass. civ. Sez. I, 11 luglio 2006, n. 15756; Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2328; Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2003, n. 7386; Cass. civ. Sez. I, 17 dicembre 2007, n. 26575; Cass. civ. Sez. I, 16 luglio 2005, n. 15100; Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2003, n. 2196; Cass. civ. Sez. I, 14 agosto 1998, n. 8042; Cass. civ. Sez. I, 26 giugno 1987, n. 5619). Tutte le decisioni in questione affermano in sostanza che l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio sorge con la nascita dello stesso, anche nell'ipotesi in cui la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza. La sentenza dichiarativa della filiazione produce perciò gli effetti del riconoscimento e, pertanto, implica per il genitore tutti i doveri tipici della procreazione, incluso quello del mantenimento, ricollegandosi tale obbligazione allo status genitoriale ed assumendo, di conseguenza, efficacia retroattiva. Anche la giurisprudenza di merito non si è mai discostata da questi principi (Trib. Treviso Sez. I, 10 marzo 2017; Trib. Cassino, 15 giugno 2016; Trib. Napoli Sez. I, 18 settembre 2012; App. Bologna Sez. minori, 5 dicembre 2011; Trib. Trani, 27 settembre 2007; Trib. L'Aquila, 6 giugno 2007).
Solo Cass. civ. Sez. I, 3 novembre 2006 n. 23596 ha qualificato in passato la sentenza dichiarativa della paternità come costitutiva, ma non ne ha fatto derivare conseguenze sostanziali diverse. Può essere quindi accettata la terminologia tradizionale che parla di sentenza dichiarativa con effetti costitutivi.