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LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA®
RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO I DECRETI CAMERALI (CHE COINVOLGONO I MINORI) - Aggiornamento a cura dell'avv. Maria Limongi - Febbraio 2022

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Il quadro normativo

Nel diritto di famiglia i provvedimenti che coinvolgono i minori sono perlopiù assunti in camera di consiglio (art. 38 disp. att. c.c.) e per questo i provvedimenti che definiscono il giudizio hanno la forma del “decreto motivato” camerale (art. 737 c.p.c.). I più noti e diffusi sono i provvedimenti de potestate (limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale: articoli 330, 333 codice civile) adottati dal tribunale per i minorenni ovvero, in corso di separazione e divorzio, dal giudice ordinario (art. 38 disp. att. c.c. e 337-bis e seguenti c.c.); i decreti che concludono un procedimento di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 337-bis e seguenti c.c.); i provvedimenti resi in sede di modifica delle condizioni di separazione (art. 710 c.p.c.) o di divorzio (art. 9 legge 898/70); i provvedimenti del tribunale per i minorenni che definiscono il giudizio instaurato dagli ascendenti ai quali è impedito o ostacolato il rapporto con i nipoti (art. 317 bis c.c.).

I decreti pronunciati in primo grado dal tribunale (ordinario o per i minorenni) sono reclamabili in corte d’appello. Lo precisa testualmente l’art. 739 c.p.c. (Reclami delle parti) affermando che “Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio”. Pertanto anche i provvedimenti della Corte d’appello, che decide in camera di consiglio, assumono la struttura e la configurazione dei “decreti motivati” camerali.

Il problema che qui si affronta è se, avverso i decreti della Corte d’appello, possa essere proposta ulteriore impugnazione attraverso il ricorso per cassazione. Se, quindi, per i provvedimenti di secondo grado che coinvolgono i minori possa dirsi esistente un principio di garanzia che consenta il controllo se non altro di legittimità davanti alla Corte di cassazione.

Nel codice di procedura civile l’art. 360 (sentenze impugnabili e motivi di ricorso) prevede la ricorribilità per cassazione delle sole “sentenze…”. Non è quindi consentito il ricorso per cassazione ordinario avverso i decreti camerali. D’altro lato, con riguardo ai provvedimenti pronunciati in camera di consiglio è l’art. 739 (Reclami delle parti) a prescrivere testualmente che “Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della Corte d'appello…”: il che è come dire che è esclusa l’impugnazione attraverso il ricorso per cassazione ordinario dei decreti camerali pronunciati dalla Corte d’appello.

Tuttavia, come è ben noto, nell’art. 111 della Costituzione al settimo comma si prevede che “Contro le sentenze… è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge”: Si tratta del cosiddetto “ricorso straordinario” per cassazione che è ammesso per pacifica giurisprudenza, non solo contro le “sentenze” ma anche contro tutti i provvedimenti che hanno natura di sentenza. Cioè contro tutti i provvedimenti che hanno i caratteri della definitività (che definiscono in modo stabile un contenzioso) e della decisorietà (che sono pronunciati in un contenzioso tra diritti contrapposti).

La giurisprudenza e la dottrina processualista si sono trovati quindi ad affrontare proprio questo problema: se cioè ai decreti camerali della Corte d’appello che concludono un procedimento che coinvolge un minore possa attribuirsi natura di sentenza e se possa, perciò, conseguentemente, considerarsi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge.

In ordine al carattere della “definitività” e della “decisorietà” dei provvedimenti resi dal giudice del merito ai sensi dell'art. 710c.p.c., Cass. civ. Sez. I, 11 gennaio 2022 n. 614 ha precisato che solo i provvedimenti concernenti l’affidamento dei figli ed il rapporto con i genitori hanno carattere decisorio e definitivo e sono, pertanto ricorribili per Cassazione ex art. 111 Cost. e non quei provvedimenti che abbiano ad oggetto le sole modalità del collocamento dei figli: in tal caso, non è possibile riconoscere a tale statuizione i caratteri della decisorietà e definività, ai fini della proponibilità del mezzo di ricorso ex art. 111 Cost. che è quindi da escludere.

Si legge nella citata sentenza che alla medesima conclusione della esclusione del mezzo di ricorso ex art. 111 Cost., la Corte era pervenuta anche con riferimento ai provvedimenti disciplinati il regime di frequentazione padre-figlio che, al pari dei provvedimenti che si pronunciano sulle modalità concrete del mero collocamento del figlio presso uno dei genitori affidatari, risultano privi di attitudine al giudicato in quanto modificabili in ogni momento a prescindere dalla sopravvenienza di fatti nuovi e, quindi, non sono decisori né definitivi (cfr. Cass. 33609 del 2021).

La Corte conclude enunciando così con il seguente principio: “Diversamente dai provvedimenti modificabili solo nel caso di sopravvenienza di fatti nuovi che, integrando giudicato rebus sic standibus, sono sottoposti al controllo straordinario per cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., n. 32359 del 2018), quelli meramente attuativi dell’affidamento, riguardando i tempi e le modalità del collocamento dei figli ed il regime delle frequentazioni con i genitori, possono essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di nuovi elementi sopravvenuti, sulla base di diverse valutazioni riservate al giudice del merito per la migliore realizzazione dell’interesse dei figli stessi”.

Nella stessa direzione si è espressa Cass. civ., Sez. I, 19 gennaio 2022, n. 1568 in ordine alla questione della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti resi dal giudice del merito ai sensi dell'art. 709 terc.p.c.: non sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 111Cost. i provvedimenti che attengono all'esercizio concreto delle modalità di affidamento della prole poiché non sono né definitivi, né decisori. Nel caso di specie il papà veniva autorizzato dalla Corte di appello ad iscrivere il figlio presso una scuola nordamericana con trasferimento della residenza in essere. La madre proponeva ricorso ex art. 111 Cost. dichiarato inammissibile.

La Corte ricorda che la questione della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti resi dal giudice del merito ai sensi dell'art. 709 terc.p.c., è stata a volte affrontata e decisa in chiave positiva ed altre esclusa (il ricorso straordinario per cassazione è stato ritenuto ammissibile ad esempio avverso i provvedimenti 709 ter di irrogazione di una sanzione pecuniaria o condanna al risarcimento dei danni del genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, perché aventi il carattere della definitività e decisorietà, e non invece per i provvedimenti inerenti alla scelta della scuola, ad interventi medici sul minore, etc., perché attinenti al controllo esterno sull'esercizio della responsabilità genitoriale, né aventi carattere di definitività, potendo essere sempre riproposte le questioni con successivo ricorso).

La Corte precisa dunque che “non è, pertanto, soltanto dall'adozione del provvedimento nell'ambito di quelli previsti dall'art. 709 terc.p.c., su ricorso proposto in via principale, che deriva, in sé, l'inammissibilità del ricorso, ma dalla natura dei provvedimenti emessi dal giudice di merito: ove essi siano volti alla mera conformazione delle modalità concrete di esercizio della responsabilità genitoriale, difettano i presupposti per reputare ammissibile il ricorso straordinario per cassazione”.

Così concludendo “quando, invero, il provvedimento del giudice del merito sia rivolto solo a regolamentare, per il futuro, la conformazione del diritto di visita, si tratta di mere scelte afferenti la responsabilità genitoriale verso i minori, onde il provvedimento non è ricorribile ai sensi dell'art. 111Cost. ma soggetto alle regole generali del rito camerale, è come tale inidoneo ad acquistare autorità di giudicato, neppure rebus sic stantibus, perché modificabile e revocabile non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, sulla base di un riesame di merito o di legittimità delle originarie risultanze processuali”.

In senso conforme Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2021, n. 33613 che, sempre in ordine alla frequentazione genitori figli, ha affermato che i provvedimenti che regolano il diritto di visita del minore, adottati exart. 709 terc.p.c., pur se in sede di reclamo, sono revocabili e modificabili non solo "ex nunc" per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche "ex tunc" sulla base di un riesame di merito o di legittimità delle originarie risultanze processuali, sicché, dovendo escludersi la ricorrenza dei caratteri della definitività e della decisorietà, nei loro confronti non è ammesso il ricorso per cassazione exart. 111, comma 7, Cost..

Qualche mese prima, con riferimento ai provvedimenti resi ai sensi dell’art.709 ter c.p.c. riguardanti la scelta della scuola per i figli minori, la Corte di cassazione si era però espressa favorevolmente alla ricorribilità degli stessi exart. 111, comma 7, Cost.. Invero, Cass. civ., Sez. I, 27 luglio 2021, n. 21553 ha evidenziando che la circostanza dell’efficacia circoscritta nel tempo dei provvedimenti in questione (l’iscrizione scolastica) nulla toglie alla sua natura di provvedimento decisorio e definitivo “in relazione allo svolgimento della sua efficacia”. A sostegno ha richiamato Cass., Sezioni Unite, 13 dicembre 2018, n. 32359 secondo cui "i provvedimenti in tema di affidamento dei figli sono ritenuti a carattere decisorio e dotati di stabilità; nei loro confronti, pertanto, è pacificamente ammesso il ricorso per cassazione exart. 111Cost., comma 7".

Gianfranco Dosi
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