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LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA®
RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE STRANIERE

I

Le norme di diritto internazionale privato

Se esistesse un medesimo diritto sostanziale in tutti gli Stati – per esempio un diritto privato europeo – non esisterebbero le norme di diritto internazionale privato. Semmai potrebbero esistere, come avviene all’interno di uno Stato, soltanto norme che regolamentano la competenza territoriale. E difatti il concetto di competenza giurisdizionale nell’ambito del rapporto tra Stati è l’equivalente di quello di competenza territoriale nell’ambito di uno stesso Stato. Il diritto internazionale privato è, appunto, il complesso delle norme (non internazionali, ma di diritto interno) che uno Stato si dà per regolamentare i rapporti privatistici che presentano uno o più elementi di estraneità rispetto ad esso, indicando, perciò, i criteri per i quali si può proporre davanti ai tribunali di uno Stato una causa (problema della competenza giurisdizionale), ovvero i criteri per applicare la legge dello Stato o quella di un altro Stato (problema della legge applicabile), ovvero ancora i criteri per dare ingresso nello Stato ai provvedimenti e alle sentenze straniere (problema del riconoscimento e dell’esecuzione delle sentenze straniere).

Ebbene, poiché ciascun ordinamento statale predispone proprie regole di diritto internazionale privato e nonostante una sostanziale omogeneità in tutti gli Stati di tali normative, non è da escludere che possano sussistere anche significative differenze o incompatibilità nei criteri sopra richiamati tra Stato e Stato. Per questo motivo molte norme di diritto internazionale privato vengono adottate in conformità a trattati e accordi internazionali, proprio per impedire il rischio di seri conflitti tra norme di Stati diversi. Un esempio di tali norme sono i Regolamenti europei che, per gli Stati appartenenti all’Unione europea, impongono agli Stati membri norme uniformi di diritto internazionale privato (in quanto i Regolamenti europei hanno immediata e uniforme applicazione in tutti gli Stati membri).

Per i rapporti tra l’ordinamento italiano e gli Stati extraeuropei le norme di diritto internazionale privato applicabili sono contenute nella legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema di diritto internazionale privato) a cui norme successive hanno apportato alcune modifiche; ed inoltre in Convenzioni internazionali firmate dall’Italia per esempio in materia civile e commerciale (legge 21 giugno 1971, n. 804, Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968), oppure in materia di protezione dei minori (legge 24 ottobre 1980, n. 742, Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori), oppure ancora in materia alimentare (legge 24 ottobre 1980, n. 745, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari). In base all’art. 2 della legge 218/95 tutte le norme convenzionali in questione prevalgono su quelle di carattere generale contenute nella stessa legge 218/95[1].

Per i rapporti tra l’ordinamento italiano e i Paesi europei le norme di diritto internazionale privato applicabili sono contenute – per quanto interessa il diritto di famiglia - soprattutto nei seguenti Regolamenti europei:

a) Regolamento n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (che sono escluse, come tutto il diritto di famiglia, dal Regolamento n. 1215/2012 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[2] che ha sostituito il precedente Regolamento n. 44/2001 che, invece, le includeva). Con l’espressione obbligazioni alimentari il Regolamento si riferisce alle obbligazioni di natura alimentare in senso ampio (comprensivo delle obbligazioni di mantenimento) derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità. Il Regolamento in sostanza stabilisce regole comuni in tutta l’Unione europea per garantire il recupero dei crediti alimentari anche quando il debitore o il creditore si trova all’estero.

b) Regolamento n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (che si applica al divorzio, alla separazione e all’annullamento del matrimonio - con esclusione di tutte le obbligazioni accessorie, per esempio di mantenimento - oltre che all’attribuzione, all’esercizio e alla revoca della responsabilità genitoriale con esclusione espressa sia della determinazione e dell’impugnazione della filiazione, sia delle obbligazioni alimentari e di mantenimento);

c) Regolamento n. 1103/2016 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (questo Regolamento sarà applicabile ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale successivamente al 29 gennaio 2019). Con l’espressione “regime patrimoniale” il Regolamento si riferisce all'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento.

d) Regolamento n. 1104/2016 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (anche questo Regolamento, come il precedente, sarà applicabile ai partner che hanno registrato la loro unione o che hanno designato la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione successivamente al 29 gennaio 2019).

Naturalmente anche le disposizioni contenute nei Regolamenti europei – analogamente a quanto previsto nell’art. 2 della legge 218/95 nel rapporto tra le convenzioni internazionali e la medesima legge - prevalgono su quelle di carattere generale contenute nella legge 218/95 (Cass. civ. Sez. I, 20 novembre 2012, n. 20382).


[1] Legge 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 3 (convenzioni internazionali)

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia.

Nell’interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell’esigenza della loro applicazione uniforme.

[2] Il Regolamento 1215/2012 si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'autorità giurisdizionale ed esclude esplicitamente dalla sua sfera di applicazione la materia fiscale, doganale e amministrativa; la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri; lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio; i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini; la sicurezza sociale; l'arbitrato; le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; i testamenti e le successioni.

Gianfranco Dosi
Lessico di diritto di famiglia