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LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA®
RICERCA DELLE PROPRIE ORIGINI

I

I diritti dell’adottato

L’ordinamento giuridico attribuisce una serie di diritti all’adottato e ai suoi genitori adottivi, legati alla specifica situazione che si determina con l’adozione. Innanzitutto il diritto dell’adottato alla conoscenza della propria condizione adottiva e al tempo stesso alla riservatezza su tale condizione, poi il diritto dei genitori adottivi (ma anche delle strutture sanitarie) a ricevere le informazioni che sono necessarie alla tutela della salute dell’adottato stesso. Infine, e soprattutto, per quanto qui interessa, il diritto alla conoscenza e quindi alla ricerca delle proprie origini e perciò dell’identità dei suoi genitori biologici. Tutti diritti sintetizzati e riconosciuti nell’art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) come sostituito dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.

L’art. 28 garantisce a) il diritto dell’adottato minore di età di essere informato sulla propria condizione adottiva (comma 1); b) il diritto dell’adottato alla riservatezza rispetto alla sua condizione adottiva (commi 2 e 3); c) Il diritto dei genitori adottivi e delle strutture sanitarie ad avere le informazioni necessarie alla tutela della salute dell’adottato (comma 4); d) il diritto dell’adottato ultraventicinquenne e in casi gravi anche solo ultradiciottenne a conoscere le proprie origini e quindi l’identità dei propri genitori biologici, salvo che la madre abbia esercitato il diritto di partorire nell’anonimato (commi 5-8).

Art. 28

1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.

3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.

4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 [1]

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili.


[1] Comma così sostituito dall’art. 177, comma 2, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza dei dati personali). Il testo previgente disponeva che “L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo”, dichiarato incostituzionale da Corte cost. 22 novembre 2013, n. 278.

Gianfranco Dosi
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Lessico di diritto di famiglia