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Il quadro normativo (la legge 14 aprile 1982, n. 164 e l’art. 31 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150)
La rettificazione di attribuzione di sesso è disciplinata – come meglio si dirà tra breve - dalla legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso) e dall’art. 31 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione, semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 8 della legge 18 giugno 2009, n. 69)[1]
Il procedimento appartiene al più ampio genus delle procedure di rettificazione relative agli atti di stato civile. L’ordinamento di stato civile (DPR 3 novembre 2000, n. 396) prevede, infatti, all’art. 95 e seguenti [in sostituzione del previgente e sostituito art, 454 c.c.] un procedimento camerale con cui si può chiedere al tribunale la correzione di un atto di stato civile o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato o con cui ci si può opporre al rifiuto dell’ufficiale di stato civile di eseguire un adempimento a cui è tenuto. Il tribunale può assumere informazioni e acquisire documenti e provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
La rettificazione dell’attribuzione di sesso ha, però, una disciplina ad hoc attesa la maggiore sensibilità del dato di cui si chiede la correzione. Anche per questo motivo il rito è a cognizione ordinaria.
A prevedere questi procedimento è, come detto, la legge 14 aprile 1982, n. 164 (nel testo oggi vigente, modificato dapprima dall’art. 110 dell’ordinamento di stato civile del 2000 e successivamente dal decreto legislativo 150/2011 di semplificazione dei procedimenti civili che ne ha abrogato le norme processuali sostituendole completamente).
All’art. 1 la legge 164/82 dispone che la rettificazione “si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Il procedimento è stato completamente regolamentato, come detto, dal decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione, semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 8 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il quale all’art. 31 (Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso) prescrive che le controversie in questione “sono regolate dal rito ordinario di cognizione” e che “è competente il tribunale, in composizione collegiale, dove ha residenza l’attore”. L’atto di citazione va notificato al coniuge e ai figli se esistenti. Nonostante il richiamo al giudizio ordinario di cognizione, si ritiene comunemente che la domanda introduttiva possa essere proposta anche con ricorso che andrà poi notificato all’eventuale coniuge e agli eventuali figli.
La competenza per territorio in relazione alla domanda di rettificazione di sesso e, conseguentemente, del nome, si radica con riferimento al luogo di residenza dell'attore ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1982, n. 164, nonché dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, e non con riferimento al luogo in cui si trova l'ufficio dello stato civile dove è stato registrato l'atto da rettificare, in applicazione dell'art. 96 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, utilizzabile unicamente per i ricorsi rivolti a rettificare una precedente annotazione o a procedere alla ricostituzione, cancellazione o formazione di un atto dello stato civile (Cass. civ. Sez. 18 giugno 2015, n. 12638).
Il comma 4 del medesimo art. 31 del decreto legislativo 150/2011 prescrive – con un testo che, come si dirà, è centrale nell’interpretazione evolutiva che ha avuto la norma - che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”. In questa fase il tribunale ai fini della valutazione promuove lo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio.
Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione il tribunale ordina all’ufficiale di stato civile del luogo in cui è stato formato l’atto di nascita di effettuare le relative registrazioni (ai sensi dell’art. 49 lett. s dell’ordinamento di stato civile).
La sentenza afferma infine l’ultimo comma della disposizione richiamata - non ha effetto retroattivo e determina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Questo effetto, come si dirà, è stato dichiarato illegittimo da Corte cost. 11 giugno 2014, n. 170. In ogni caso la legge 1° dicembre 1970 n. 898 sul divorzio, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 già prevedeva e prevede ancora che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio “può essere domandato quando è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Va anche segnalato, che la legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze di fatto) prevede all’art. 1, comma 26, che “La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile fra persone dello stesso sesso” e al comma 27 che “Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Benché non indicata nella legge è ritenuta ragionevolmente ammissibile nello stesso procedimento l’istanza per la rettificazione anche del nome con conseguente attribuzione del nuovo nome con la sentenza di rettificazione App. Firenze, 23 novembre 2007; App. Genova, 23 aprile 1990; Trib. Benevento, 10 gennaio 1986; Trib. Messina, 5 dicembre 1985; Trib. Macerata, 21 dicembre 1985; Trib. Macerata, 12 novembre 1984; Trib. Pisa, 20 gennaio 1984; Trib. Monza, 5 dicembre 1983; Trib. Roma, 9 aprile 1983; Trib. Roma, 3 dicembre 1982; Trib. Milano, 2 novembre 1982 (contra Trib. Treviso Sez. I, 18 settembre 2015¸Trib. Ancona, 4 novembre 1990 che entrambe richiedono l’attivazione di diversa successiva istanza di rettificazione).
Così delineato il quadro normativo, si possono esaminare ora le soluzioni che la giurisprudenza ha dato ai numerosi e diversi problemi che la rettificazione di attribuzione di sesso ha nel tempio posto.
[1] Legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso)
Art. 1. La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.
Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.
Art. 2. (abrogato dal D.LGS. 1 settembre 2011, N. 150)
Il testo originario disponeva che “La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all'articolo 1 è proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza l'attore. Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso e il termine per la notificazione al coniuge e ai figli. Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile. Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l'acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro”.
Art. 3. (abrogato dal D.LGS. 1 settembre 2011, N. 150)
Il testo originario prevedeva che “Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio”.
Art. 4. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 5. Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.
Art. 6. Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l'attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere proposta entro il termine di un anno dalla data suddetta.
Art. 7. L'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico di cui all'articolo precedente.
D. Lgs 1 settembre 2011, n. 15
Art. 31 (Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso)
1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.
3. L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.
5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.