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LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA®
REGOLAMENTO EUROPEO SULLE CAUSE MATRIMONIALI E SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

I

Il Regolamento europeo n. 2201 del 2003

Il Regolamento n. 2201 del 2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000) costituisce il testo più significativo oggi in vigore nell’Unione europea in materia di controversie transfrontaliere nell’ambito del diritto di famiglia.

Il Regolamento è stato adottato dal Consiglio dell’Unione Europea (denominato in questo modo dal trattato di Lisbona del 2007) che è il Consiglio dei ministri europei (con sede a Bruxelles) e che detiene - insieme con il Parlamento europeo - il potere legislativo nell'ambito dell'Unione europea.

L’adozione nelle forme del Regolamento si spiega in quanto un trattato internazionale sarebbe esposto alle riserve di singoli Stati, viceversa il Regolamento (europeo) è, a differenza delle Direttive, un atto generale a contenuto obbligatorio per tutti gli Stati membri e quindi potenzialmente idoneo ad una applicazione uniforme in tutta l’Unione europea.

Non è il primo Regolamento che si è occupato di questa materia. Nel 2000 era già stato adottato un Regolamento sulle cause matrimoniali e sulla responsabilità genitoriale (limitatamente, però, ai figli nati nel matrimonio). Si trattava del Regolamento n. 1347 (cosiddetto Bruxelles I) abrogato dal Regolamento del 2003 (cosiddetto Bruxelles II). Il grande numero di matrimoni misti tra cittadini europei aveva da tempo posto in evidenza i problemi a livello comunitario relativi alla crisi dell’unione matrimoniale soprattutto con figli minori. Problemi che riguardano l’accertamento di quale sia il giudice competente a decidere, l’individuazione del diritto applicabile alle controversie e gli aspetti connessi al riconoscimento e all’eventuale esecuzione dei provvedimenti.

Il Regolamento n. 2201, che è in vigore dal 2004, si occupa (analogamente a quanto fanno nei singoli Stati le norme di diritto internazionale privato relativamente ai rapporti con ordinamenti extraeuropei) di due aspetti, tutti nel settore civile: 1) l’individuazione della competenza giurisdizionale (indica cioè quali giudici sono competenti ad occuparsi della da cause matrimoniali e dei provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, anche indipendentemente da qualsiasi nesso con le cause matrimoniali, inclusi le misure di protezione del minore) e quindi anche con riferimento ai figli nati fuori dal matrimonio (ampliandosi così il suo campo d’azione anche alle famiglie di fatto); 2) il riconoscimento e l’attuazione in uno Stato membro delle decisioni adottate in un altro Stato membro).

Relativamente alle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, il Regolamento si occupa soltanto delle decisioni potremmo dire sullo status e non riguarda i rapporti patrimoniali o altri eventuali provvedimenti accessori ed eventuali (per esempio l’addebito della separazione o il risarcimento dei danni). Gli atti pubblici e gli accordi (per esempio gli accordi di negoziazione assistita) aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono equiparati alle "decisioni" ai fini dell'applicazione delle norme sul riconoscimento e l'attuazione.

Il Regolamento non si applica ai diritti connessi alla filiazione, che sono questioni distinte dall'attribuzione della responsabilità genitoriale. Come detto trova invece applicazione per le decisioni sulla responsabilità genitoriale anche relativamente alla filiazione fuori dal matrimonio e quindi nella famiglia di fatto.

Non si occupa, inoltre, di controversie o di provvedimenti di natura alimentare che sono espressamente escluse dal campo di applicazione del Regolamento n. 2201/2003 in quanto già disciplinate dal Regolamento n. 44/2001 sebbene i giudici competenti ai sensi del Regolamento n. 2201/2003 siano gli stessi competenti a statuire in materia di obbligazioni alimentari. La giurisprudenza ha chiarito come la nozione di obbligo alimentare debba essere intesa in senso ampio, per lo più svincolata dalle indicazioni espresse a livello nazionale, comprendendo essa tutte le obbligazioni alimentari previste dal diritto civile, “indipendentemente dalla denominazione che esse assumono secondo la legge applicabile al merito della controversia” (Cass. civ. Sez. Unite 1 ottobre 2009, n. 21053; Cass. civ. Sez. Unite, 1 ottobre 2009, n. 21053).

Il Regolamento non si occupa di diritto sostanziale. Un diritto comune europeo non è stata finora materia di competenza di alcun Regolamento.

Gianfranco Dosi
Lessico di diritto di famiglia