I
Il quadro giuridico
L’azione di “reclamo dello stato di figlio” (art. 239 c.c.) e quella di “contestazione dello stato di figlio” (art. 240 c.c.) costituiscono due azioni di stato previste nel codice civile esercitabili in caso di filiazione matrimoniale.
La disciplina non è riferibile alla filiazione fuori dal matrimonio. Persiste infatti nell’ordinamento, anche dopo l’unificazione dello status filiationis operata dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 e dal decreto legislativo di attuazione 28 dicembre 2013, n. 154, ancora l’accesso differenziato allo stato che nel caso di filiazione matrimoniale avviene tramite la presunzione di paternità al cui meccanismo sono strettamente connesse le due azioni di “contestazione” e di “reclamo”.[1]
Entrambe le azioni sono imprescrittibili e quindi lo stato di figlio nato nel matrimonio può essere contestato e reclamato in ogni tempo.
Con l’azione di “reclamo”, imprescrittibile, l’interessato può richiedere lo status di figlio nato nel matrimonio allorché lo status non gli venne attribuito alla nascita per diverse ragioni indicate tassativamente nell’art. 239 c.c. mentre con l’azione di “contestazione”, anch’essa imprescrittibile, lo status attribuito erroneamente può essere rimosso – anche in questo caso in ipotesi tassative - su iniziativa di chi risulta genitore o di chi vi abbia comunque interesse, ivi compreso il figlio.
La poco lineare sovrapposizione sistematica delle norme che disciplinano queste due azioni (dopo la riforma della filiazione del 2012 e 2013) rende disagevole anche la ricostruzione della disciplina, lasciando aperti alcuni dubbi non del tutto ancora risolti.
È opportuno, pertanto, riprodurre qui di seguito le disposizioni normative relative alle due azioni per evidenziare i riferimenti essenziali della disciplina giuridica.
Art. 239 (Reclamo dello stato di figlio)
Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio può reclamare uno stato diverso.
L'azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.
L'azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità.
L'azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso.
Art. 240 (Contestazione dello stato di figlio)
Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 239.
Art. 241 (Prova in giudizio)
Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.
Art. 248 (Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità).
L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.
L'azione è imprescrittibile.
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.
Art. 249 (Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità)
L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.
L'azione è imprescrittibile.
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.
[1] In dottrina si è ritenuto di non potersi escludere, dopo le riforme del 2012 e del 2013 sull’unificazione dello status filiationis che l’azione di contestazione possa essere proponibile anche per contestare lo stato di un figlio riconosciuto da genitori non coniugati, qualora detto riconoscimento sia stato effettuato nei riguardi di un figlio non partorito dalla donna indicata come madre. Ciò in quanto in caso contrario si avrebbe una ingiustificabile differenza di trattamento fra filiazione nel matrimonio e filiazione fuori del matrimonio, posto che nel primo caso la maternità è contestabile senza limiti di tempo (art.240 c.c.), mentre, nel secondo caso diverrebbe incontestabile dopo cinque anni dal riconoscimento (in base al nuovo testo dell’art. 263 c.c. sui termini dell’impugnazione del riconoscimento per difetto di vericità).