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Le tre funzioni (di azione, di iniziativa e di intervento) esercitate dal pubblico ministero in sede civile
Il pubblico ministero è un magistrato facente parte dell’ordine giudiziario. L’ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni) prescrive in via generale all’art. 69 che il pubblico ministero “esercita le funzioni che la legge gli attribuisce” – prevedendo, perciò, una riserva di legge rispetto ai compiti a lui attribuiti (anche nuovi, come per esempio nel caso della negoziazione assistita ex art. 6 decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162) - mentre all’art. 73 dichiara che egli “veglia all’osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari…Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita”. Compiti quindi, in ambito civile, sostanzialmente di vigilanza e di tutela delle norme di ordine pubblicistico e dei soggetti incapaci.
Specificamente, in materia civile, secondo quanto prevede l’art. 75 dell’Ordinamento giudiziario “Il pubblico ministero esercita l'azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando è richiesto dalla legge, l'udienza non può aver luogo. Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformità alle leggi e ai regolamenti”.
L'art. 2907 c.c. afferma che “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio”. La circostanza che il codice parla di “domanda” quando si riferisce all’iniziativa delle parti e di “istanza” riferendosi al pubblico ministero, non è significativa essendo verosimilmente collegata all’esigenza di utilizzare un unico termine (che meglio avrebbe potuto essere “impulso”) comprensivo sia delle domande vere e proprie (contenute in una citazione o in un ricorso), sia delle ipotesi in cui una causa non può iniziare se manca una iniziativa del pubblico ministero (come nei casi di cui all’art. 244 e 264 c.c.).
Le funzioni del pubblico ministero in ambito civile sono poi nel dettaglio precisate nel codice di procedura civile con l’attribuzione di: a) un dovere/potere di promovimento dell’azione civile limitatamente ai casi stabiliti dalla legge e quindi tipicizzato (art. 69 [1]); b) un potere/dovere di iniziativa anch’esso tipicizzato affinché attraverso la nomina di un curatore speciale possa essere iniziata un’azione di status (articoli 244 e 264 c.c.); c) d’un dovere di intervento, a pena di nullità, nelle cause civili espressamente indicate e di un potere di intervento in quelle in cui è ravvisabile un “pubblico interesse” (art. 70 [2]). Effettivamente quest’ultima espressione dà proprio ragione delle motivazioni generali per le quali la legge ritiene che anche ad una parte pubblica la legge attribuisca poteri di impulso (e di intervento) nel processo civile. Il comune denominatore delle diverse ipotesi in cui al pubblico ministero è riconosciuto un potere di azione in ambito civile è l’esigenza che ad interessi di natura pubblicistica possa essere comunque sempre garantita una tutela processuale, analogamente, in fondo, a quanto avviene in ambito penale.
Ai fini del corretto esercizio di tali doveri/poteri il codice di procedura prescrive anche l’obbligo per il giudice della causa di avvertire il pubblico ministero (art. 71 [3]), delimitando poi molto chiaramente i confini dei suoi poteri processuali (art. 72 [4]).
Infine il codice di procedura civile a garanzia dell’esercizio di tali doveri/poteri chiarisce che i magistrati del pubblico ministero non possono essere ricusati, sebbene possano astenersi (art. 73 [5]) estendendo anche ad essi le norme sulla responsabilità civile dei magistrati secondo quanto previsti nella legge 13 aprile 1988, n. 117 come modificata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18 (art. 74 [6]).
Va anche ricordato che nelle cause in cui l’intervento del pubblico ministero è obbligatorio il tribunale decide in forma collegiale (art. 50 bis c.p.c. [7]) che è comunque in ogni caso la forma già prevista nella della stragrande maggioranza delle cause cui fa riferimento l’art. 70 c.p.c.
Le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevedono all’art. 1 che in ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei poteri a lui attributi dalla legge. Secondo l’art. 2 l’intervento davanti al giudice istruttore avviene nei modi previsti nell'articolo 267 del codice (e quindi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa di costituzione). Secondo l’art. 3 il pubblico ministero può spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio, mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all'udienza. Il pubblico ministero che interviene all'udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono inserite nel ruolo di udienza. Se il pubblico ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente, d'ufficio o su istanza di parte, può rimettere con ordinanza la causa al giudice istruttore per l'integrazione della istruzione.
[1] Art. 69. (Azione del pubblico ministero). Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge.
[2] Art. 70. (Intervento in causa del pubblico ministero). Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio: 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; 2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi; 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone…5) negli altri casi previsti dalla legge.
Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.
Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.
[3] Art. 71. (Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero). Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell'articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché possa intervenire. Lo stesso ordine il giudice può dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.
[4] Art. 72. (Poteri del pubblico ministero). Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.
Negli altri casi di intervento previsti nell'art. 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.
Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.
Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facoltà di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.
Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'art. 133.
Restano salve le disposizioni dell'art. 397.
[5] Art. 73 (Astensione del pubblico ministero). Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.
[6] Art. 74. (Responsabilità del pubblico ministero). Le norme sulla responsabilità del giudice e sull'esercizio dell'azione relativa si applicano anche ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile, quando nell'esercizio delle loro funzioni sono imputabili di dolo, frode o concussione.
[7] Art. 50-bis (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale)
Il tribunale giudica in composizione collegiale:
1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero,
salvo che sia altrimenti disposto…